Art. 40 
                     (Comunicazioni al Garante) 
 
  1. Copia dei  procedimenti  emessi  dall'autorita'  giudiziaria  in
relazione a quanto previsto dalla presente legge  e  dalla  legge  23
dicembre 1993, n. 547, e' trasmessa, a  cura  della  cancelleria,  al
Garante. 
 
          Nota all'art. 40:
            La  legge  23 dicembre 1993, n. 547, reca: "Modificazioni
          ed integrazioni alle norme del codice penale e  del  codice
          di procedura penale in tema di criminilita' informatica".