Art. 40 (Comunicazioni al Garante) 1. Copia dei procedimenti emessi dall'autorita' giudiziaria in relazione a quanto previsto dalla presente legge e dalla legge 23 dicembre 1993, n. 547, e' trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.
Nota all'art. 40: La legge 23 dicembre 1993, n. 547, reca: "Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminilita' informatica".