Art. 43 
                            (Abrogazioni) 
 
  1.  Sono  abrogate  le  disposizioni  di  legge  o  di  regolamento
incompatibili con la presente legge  e,  in  particolare,  il  quarto
comma dell'articolo 8 ed il quarto comma dell'articolo 9 della  legge
1 aprile 1981, n. 121. Entro sei mesi dalla data  di  emanazione  del
decreto di cui all'articolo 33, comma 1,  della  presente  legge,  il
Ministro  dell'interno  trasferisce  all'ufficio   del   Garante   il
materiale informativo raccolto a tale data in attuazione  del  citato
articolo 8 della legge n. 121 del 1981. 
  2. Restano ferme le disposizioni della legge  20  maggio  1970,  n.
300, e successive modificazioni, nonche', in quanto  compatibili,  le
disposizioni  della  legge  5  giugno  1990,  n.  135,  e  successive
modificazioni, del decreto legislativo  6  settembre  1989,  n.  322,
nonche'  le  vigenti  norme  in  materia  di  accesso  ai   documenti
amministrativi ed agli archivi di Stato. Restano  altresi'  ferme  le
disposizioni  di  legge  che  stabiliscono  divieti  o  limiti   piu'
restrittivi in materia di trattamento di taluni dati personali. 
  3. Per i trattamenti di cui all'articolo 4, comma  1,  lettera  e),
della presente legge, resta fermo l'obbligo di conferimento  di  dati
ed informazioni di cui all'articolo 6, primo comma, lettera a), della
legge 1 aprile 1981, n. 121. 
 
          Note all'art. 43:
            Si trascrive il testo dell'art.  8,  quarto  comma  della
          legge   1   aprile   1981,   n.   121   (Nuovo  ordinamento
          dell'amministrazione  della  pubblica   sicurezza):   "Ogni
          amministrazione,  ente, impresa, associazione o privato che
          per qualsiasi scopo formi o detenga archivi  magnetici  nei
          quali  vengano inseriti dati o informazioni di qualsivoglia
          natura  concernenti  cittadini  italiani,   e'   tenuta   a
          notificare    l'esistenza    dell'archivio   al   Ministero
          dell'interno entro il 31 dicembre 1981 o,  comunque,  entro
          il 31 dicembre dell'anno nel corso del quale l'archivio sia
          stato   installato   od   abbia   avuto   un  principio  di
          attivazione.  Entro  il  31  dicembre   1982   il   Governo
          informera'  il  Parlamento degli elementi cosi' raccolti ai
          fini di ogni opportuna determinazione legislativa a  tutela
          del   diritto   alla   riservatezza   dei   cittadini.   Il
          proprietario o  responsabile  dell'archivio  magnetico  che
          ometta  la  denuncia e' punito con la multa da trecentomila
          lire a tre milioni".
            Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo  dell'art.
          9,  quarto  comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121 (Nuovo
          ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza):
          "Nessuna decisione giudiziaria  implicante  valutazioni  di
          comportamenti   puo'   essere   fondata  esclusivamente  su
          elaborazioni automatiche di informazioni che forniscano  un
          profilo della personalita' dell'interessato".
             La  legge  20  maggio  1970,  n. 300, reca: "Norme sulla
          tutela della liberta'  e  dignita'  dei  lavoratori,  della
          liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di
          lavoro e norme sul collocamento".
            La  legge  5  giugno  1990,  n.  135, reca: "Programma di
          interventi urgenti per la prevenzione  e  la  lotta  contro
          l'AIDS".
            Il  D.Lgs.  6  settembre  1989,  n. 322, reca: "norme sul
          sistema  statistico  nazionale  e  sulla   riorganizzazione
          dell'istituto  nazionale  di statistica, ai sensi dell'art.
          24 della legge 23 agosto 1988, n. 400".
             Si trascrive il testo dell'art. 6,  primo  comma,  della
          legge   1   aprile   1981,   n.   121   (Nuovo  ordinamento
          dell'amministrazione della pubblica sicurezza):
            "Art. 6. (Coordinamento e direzione unitaria delle  forze
          di  polizia) - Il dipartimento della pubblica sicurezza, ai
          fini dell'attuazione delle direttive impartite dal Ministro
          dell'interno   nell'esercizio   delle    attribuzioni    di
          coordinamento  e di direzione unitaria in materia di ordine
          e di sicurezza pubblica, espleta compiti di:
          a)   classificazione,   analisi   e    valutazione    delle
          informazioni  e  dei  dati  che devono essere forniti anche
          dalle forze di polizia in materia  di  tutela  dell'ordine,
          della  sicurezza  pubblica  e  di prevenzione e repressione
          della criminalita' e loro diramazione agli organi operativi
          delle suddette forze di polizia;
          b)  ricerca  scientifica  e  tecnologica,   documentazione,
          studio e statistica;
          c)  elaborazione  della pianificazione generale dei servizi
          d'ordine e sicurezza pubblica;
          d)   pianificazione   generale   e   coordinamento    delle
          pianificazioni    operative   dei   servizi   logistici   e
          amministrativi di carattere comune alle forze di polizia;
          e)   pianificazione   generale   e   coordinamento    delle
          pianificazioni  operative della dislocazione delle forze di
          polizia e dei relativi servizi tecnici;
          f)   pianificazione   generale   e   coordinamento    delle
          pianificazioni  finanziarie  relative alle singole forze di
          polizia;
          g) mantenimento e sviluppo delle  relazioni  comunitarie  e
          internazionali".