Art. 44 
                       (Copertura finanziaria) 
 
  1.  All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente   legge,
valutato in lire 8.029 milioni per il 1997 ed in lire 12.045  milioni
a decorrere dal 1998, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
dello  stanziamento  iscritto,  ai  fini   del   bilancio   triennale
1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione  del  Ministero
del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando, per il 1997, quanto
a lire 4.553 milioni, l'accantonamento riguardante il Ministero degli
affari esteri  e,  quanto  a  lire  3.476  milioni,  l'accantonamento
riguardante la Presidenza del Consiglio dei ministri e, per gli  anni
1998 e 1999, quanto a lire  6.830  milioni,  le  proiezioni  per  gli
stessi anni dell'accantonamento riguardante il Ministero degli affari
esteri e, quanto a lire 5.215 milioni, le proiezioni per  gli  stessi
anni dell'accantonamento riguardante la Presidenza del Consiglio  dei
ministri. 
  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.