Art. 45 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore centoventi giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Per i trattamenti svolti senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati che non riguardano taluni dei dati di cui agli articoli 22 e 24, le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1998. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma 2 della legge 30 settembre 1993, n. 388, la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, limitatamente ai trattamenti di dati effettuati in esecuzione dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e alla nomina del Garante. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti nominativi della Repubblica italiana. E' fatto d'obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 31 dicembre 1996 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri FLICK, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli FLICK
Nota all'art. 45: Per il testo dell'art. 9 della legge 30 settembre 1993, n. 388, vedi nella nota all'art. 42.