Art. 45 
                         (Entrata in vigore) 
 
  1. La presente legge entra in vigore centoventi giorni dopo la  sua
pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale.  Per  i  trattamenti  svolti
senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati che non
riguardano taluni  dei  dati  di  cui  agli  articoli  22  e  24,  le
disposizioni della presente legge si  applicano  a  decorrere  dal  1
gennaio 1998. Fermo restando quanto previsto  dall'art.  9,  comma  2
della legge 30 settembre 1993, n. 388, la  presente  legge  entra  in
vigore il giorno successivo a quello della  sua  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale, limitatamente ai trattamenti di  dati  effettuati
in esecuzione dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a)
e alla nomina del Garante. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella Raccolta  ufficiale  degli  atti  nominativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto d'obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  di
farla osservare come legge dello Stato. 
  Data a Roma, addi' 31 dicembre 1996 
                               SCALFARO 
 
                         PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri 
                                FLICK, Ministro di grazia e giustizia 
 
  Visto, il Guardasigilli FLICK 
 
          Nota all'art. 45:
            Per il testo dell'art. 9 della legge 30  settembre  1993,
          n. 388, vedi nella nota all'art. 42.