Art. 5 
  (Trattamento di dati svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici) 
 
  1. Il trattamento di dati personali svolto senza l'ausilio di mezzi
elettronici  o  comunque  automatizzati  e'  soggetto  alla  medesima
disciplina prevista per il trattamento effettuato  con  l'ausilio  di
tali mezzi.