Art. 6 
              (Trattamento di dati detenuti all'estero) 
 
  1. Il trattamento nel territorio  dello  Stato  di  dati  personali
detenuti all'estero e'  soggetto  alle  disposizioni  della  presente
legge. 
  2. Se il trattamento di cui al comma 1 consiste in un trasferimento
di dati personali fuori dal territorio nazionale si applicano in ogni
caso le disposizioni dell'articolo 28.