Art. 6 (Trattamento di dati detenuti all'estero) 1. Il trattamento nel territorio dello Stato di dati personali detenuti all'estero e' soggetto alle disposizioni della presente legge. 2. Se il trattamento di cui al comma 1 consiste in un trasferimento di dati personali fuori dal territorio nazionale si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 28.