Art. 7. 
                          (Notificazione). 
 
  1. Il titolare che intenda procedere  ad  un  trattamento  di  dati
personali soggetto al campo di applicazione della presente  legge  e'
tenuto a darne notificazione al Garante. 
  2. La notificazione  e'  effettuata  preventivamente  ed  una  sola
volta, a mezzo di lettera raccomandata ovvero con altro mezzo  idoneo
a  certificarne  la  ricezione,  a  prescindere  dal   numero   delle
operazioni da svolgere, nonche' dalla durata del trattamento  e  puo'
riguardare uno o piu' trattamenti con finalita' correlate. Una  nuova
notificazione  e'  richiesta  solo  se  muta  taluno  degli  elementi
indicati  nel  comma  4  e  deve  precedere   l'effettuazione   della
variazione. 
  3.  La  notificazione  e'  sottoscritta  dal  notificante   e   dal
responsabile del trattamento. 
  4. La notificazione contiene: 
   a) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il  domicilio,
la residenza o la sede del titolare; 
   b) le finalita' e modalita' del trattamento; 
   c) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le  categorie
di interessati cui i dati si riferiscono; 
   d) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati; 
   e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi  non  appartenenti
all'Unione europea o, qualora riguardino taluno dei dati di cui  agli
articoli 22 e 24, fuori del territorio nazionale; 
   f) una descrizione generale che permetta di valutare l'adeguatezza
delle misure tecniche ed organizzative adottate per la sicurezza  dei
dati; 
   g) l'indicazione della banca di dati o delle banche di dati cui si
riferisce il trattamento, nonche' l'eventuale connessione  con  altri
trattamenti o banche di dati, anche fuori dal territorio nazionale; 
   h) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il  domicilio,
la residenza  o  la  sede  del  responsabile;  in  mancanza  di  tale
indicazione si considera responsabile il notificante; 
   i) la qualita' e la legittimazione del notificante. 
  5. I soggetti tenuti ad iscriversi o che devono essere annotati nel
registro delle imprese di cui all'articolo 2188  del  codice  civile,
nonche' coloro che devono fornire le informazioni di cui all'articolo
8, comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre 1993,  n.  580,  alle
camere di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura,  possono
effettuare la notificazione per il tramite di queste ultime,  secondo
le modalita' stabilite con il regolamento  di  cui  all'articolo  33,
comma 3. I piccoli imprenditori e gli artigiani possono effettuare la
notificazione anche per il tramite delle rispettive rappresentanze di
categoria; gli iscritti agli albi professionali anche per il  tramite
dei rispettivi ordini professionali. Resta  in  ogni  caso  ferma  la
disposizione di cui al comma 3. 
 
          Note all'art. 7:
            Si trascrive il testo dell'art. 2188 del codice civile:
            "Art.  2188  (Reggistro  delle  imprese). E' istituito il
          registro delle imprese per  le  iscrizioni  previste  dalla
          legge.
            Il  registro  e'  tenuto  dall'ufficio del registro delle
          imprese sotto la  vigilanza  di  un  giudice  delegato  dal
          presidente del tribunale.
            Il registro e' pubblico".
             Si  riporta  l'art.  8, comma 8, della legge 29 dicembre
          1993, n. 580  (Riordinamento  delle  camere  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura):
            "8.  Con  regolamento  emanato  ai sensi dell'articolo 17
          della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del
          Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          di concerto con il Ministro di grazia  e  giustizia,  entro
          centottanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
          presente legge, sono stabilite le norme di  attuazione  del
          presente articolo che dovranno prevedere in particolare:
          a) il coordinamento della pubblicita' realizzata attraverso
          il registro delle imprese con il Bollettino ufficiale delle
          societa'  cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973,
          a. 256, e successive modificazioni;
          b)  il  rilascio,  anche  per  corrispondenza  e  per   via
          telematica,  a chiunque ne faccia richiesta, di certificati
          di iscrizione nel registro delle imprese o  di  certificati
          attestanti  il  deposito  di atti a tal fine richiesti o di
          certificati  che  attestino  la  mancanza  di   iscrizione,
          nonche'  di  copia integrale e parziale di ogni atto per il
          quale  siano  previsti  l'iscrizione  o  il  deposito   nel
          registro delle imprese, in conformita' alle norme vigenti;
          c)  particolari  procedure agevolative e semplificative per
          l'istituzione  e  la  tenuta  delle  sezioni  speciali  del
          registro,  evitando  duplicazioni di adempimenti ed aggravi
          di oneri a carito delle imprese;
          d) l'acquisizione e l'utilizzazione da parte  delle  camere
          di  commercio di ogni altra notizia di carattere economico,
          statistico  ed  amministrativo   non   prevista   ai   fini
          dell'iscrizione  nel  registro  delle  imprese  e nelle sue
          sezioni, evitando in ogni caso duplicazioni di  adempimenti
          a carico  delle imprese".