Art. 8 
                           (Responsabile) 
 
  1. Il responsabile, se designato, deve essere nominato tra soggetti
che per esperienza, capacita'  ed  affidabilita',  forniscano  idonea
garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia  di
trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. 
  2.  Il  responsabile  procede  al  trattamento   attenendosi   alle
istruzioni impartite dal titolare il quale, anche  tramite  verifiche
periodiche, vigila sulla puntuale osservanza  delle  disposizioni  di
cui al comma 1 e delle proprie istruzioni. 
  3.  Ove  necessario  per  esigenze  organizzative,  possono  essere
designati responsabili piu' soggetti, anche mediante suddivisione  di
compiti. 
  4. I compiti affidati al responsabile devono essere  analiticamente
specificati per iscritto. 
  5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali
ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni del titolare o del
responsabile.