Art. 10.
                             Abrogazioni

  1.  Sono abrogati i commi da settimo a diciottesimo dell'articolo 4
della legge 18 novembre 1981, n. 659.
 
          Nota all'art. 10:
             - Il testo dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981,  n.
          659 (Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n.
          195,  sul  contributo  dello  Stato  al  finanziamento  dei
          partiti politici), come da ultimo modificato dalla legge 10
          dicembre 1993, n. 515, come ulteriormente modificato  dalla
          presente legge, e' il seguente:
             "Art.  4. - I divieti previsti dall'art. 7 della legge 2
          maggio 1974, n. 195, sono estesi  ai  finanziamenti  ed  ai
          contributi   in  qualsiasi  forma  o  modo  erogati,  anche
          indirettamente, ai  membri  del  Parlamento  nazionale,  ai
          membri  italiani  del  Parlamento  europeo,  ai consiglieri
          regionali,  provinciali  e  comunali,  ai  candidati   alle
          predette  cariche,  ai  raggruppamenti  interni dei partiti
          politici  nonche'  a  coloro  che  rivestono   cariche   di
          presidenza,   di  segreteria  e  di  direzione  politica  e
          amministrativa a livello nazionale, regionale,  provinciale
          e comunale nei partiti politici.
             Nel  caso  di  contributi  erogati a favore di partiti o
          loro  articolazioni  politico-organizzative  e  di   gruppi
          parlamentari  in  violazione accertata con sentenza passata
          in giudicato, dei divieti previsti dall'art. 7 della  legge
          2  maggio 1974, n. 195, l'importo del contributo statale di
          cui all'art. 3 della stessa legge e'  decurtato  in  misura
          pari al doppio delle somme illegittimamente percepite.
             Nel  caso di erogazione di finanziamenti o contributi ai
          soggetti indicati nell'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n.
          195, e nel  primo  comma  del  presente  articolo,  per  un
          importo  che  nell'anno  superi  i  cinque milioni di lire,
          somma da intendersi rivalutata nel tempo secondo gli indici
          ISTAT  dei  prezzi  all'ingrosso  sotto  qualsiasi   forma,
          compresa  la  messa  a disposizione di servizi, il soggetto
          che li eroga ed il soggetto che li  riceve  sono  tenuti  a
          farne  dichiarazione  congiunta,  sottoscrivendo  un  unico
          documento, depositato presso la Presidenza della Camera dei
          deputati ovvero a questa indirizzato con  raccomandata  con
          avviso  di  ricevimento. Detti finanziamenti o contributi o
          servizi,  per  quanto  riguarda  la  campagna   elettorale,
          possono    anche    essere    dichiarati    a    mezzo   di
          autocertificazione dei candidati. La disposizione di cui al
          presente comma non si applica  per  tutti  i  finanziamenti
          direttamente  concessi  da istituti di credito o da aziende
          bancarie,   alle   condizioni   fissate    dagli    accordi
          interbancari.
             Nell'ipotesi    di   contributi   o   finanziamenti   di
          provenienza estera l'obbligo della dichiarazione e' posto a
          carico del solo soggetto che li percepisce.
             L'obbligo  di  cui  al  terzo e quarto comma deve essere
          adempiuto entro tre mesi dalla percezione del contributo  o
          finanziamento.  Nel  caso  di  contributi  o  finanziamenti
          erogati dallo stesso  soggetto,  che  soltanto  nella  loro
          somma annuale superino l'ammontare predetto, l'obbligo deve
          essere   adempiuto   entro   il  mese  di  marzo  dell'anno
          successivo.
             Chiunque non adempie  gli  obblighi  di  cui  al  terzo,
          quarto  e  quinto  comma  ovvero  dichiara  somme  o valori
          inferiori al vero e' punito con la multa da due a sei volte
          l'ammontare  non  dichiarato  e  con  la  pena   accessoria
          dell'interdizione  temporanea  dai pubblici uffici prevista
          dal terzo comma dell'articolo 28 del codice penale.
             L'art. 8 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e' abrogato".