Art. 11.
                        Copertura finanziaria

  1.  Agli  oneri  recati  dalla  presente legge, pari a lire 160.000
milioni  a  decorrere  dal 1997, si provvede per lire 134.000 milioni
mediante  parziale utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero
del  tesoro,  e  per  lire  26.000 milioni mediante parziale utilizzo
dell'accantonamento   relativo  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri  iscritti  al  capitolo  6856  dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per il bilancio triennale 1997-1999.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 2 gennaio 1997
                              SCALFARO
                                  PRODI, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
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