Art. 2. Requisiti per partecipare al riparto delle risorse di cui all'articolo 1 1. I movimenti e partiti politici partecipano alla ripartizione annuale delle risorse di cui all'articolo 1 qualora abbiano al 31 ottobre di ciascun anno almeno un parlamentare eletto alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica. 2. Alla ripartizione del fondo di cui all'articolo 3 concorrono i movimenti e i partiti politici che ne facciano domanda, sottoscritta dai rappresentanti legali o loro delegati ai sensi dei rispettivi statuti, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Presidente della Camera dei deputati, che la trasmette al Ministero del tesoro. In sede di prima applicazione della presente legge la domanda deve essere presentata entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente legge. 3. Ciascun candidato alle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica dichiara, all'atto dell'accettazione della candidatura e ai soli fini di cui alla presente legge, il movimento o partito politico di riferimento. Analoga dichiarazione viene effettuata dai candidati alle elezioni suppletive per le due Camere. 4. In sede di prima applicazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascun deputato e ciascun senatore dichiarano, ai soli fini di cui alla presente legge, il movimento o partito politico di riferimento al Presidente della Camera di appartenenza. 5. All'inizio di ciascuna legislatura il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica comunicano al Ministro del tesoro l'elenco dei componenti di ciascuna Camera con le rispettive dichiarazioni di riferimento ai partiti e movimenti politici rese ai sensi del comma 3. Il Presidente della Camera dei deputati comunica inoltre il numero di voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale. Nel corso della legislatura i Presidenti delle due Camere provvedono altresi' a comunicare le eventuali variazioni alla composizione delle due Camere successivamente intervenute per effetto di surrogazioni o elezioni suppletive. 6. In sede di prima applicazione il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati comunicano al Ministro del tesoro le dichiarazioni effettuate dai parlamentari ai sensi del comma 4. Il Presidente della Camera dei deputati provvede altresi' alla comunicazione di cui al secondo periodo del comma 5.