Art. 2.
                Requisiti per partecipare al riparto
                 delle risorse di cui all'articolo 1

  1.  I  movimenti  e  partiti politici partecipano alla ripartizione
annuale  delle  risorse  di  cui all'articolo 1 qualora abbiano al 31
ottobre di ciascun anno almeno un parlamentare eletto alla Camera dei
deputati o al Senato della Repubblica.
  2.  Alla  ripartizione del fondo di cui all'articolo 3 concorrono i
movimenti  e i partiti politici che ne facciano domanda, sottoscritta
dai  rappresentanti  legali  o  loro delegati ai sensi dei rispettivi
statuti, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Presidente della Camera
dei  deputati,  che  la trasmette al Ministero del tesoro. In sede di
prima  applicazione  della  presente  legge  la  domanda  deve essere
presentata  entro  quarantacinque  giorni  dalla  pubblicazione della
presente legge.
  3. Ciascun candidato alle elezioni per la Camera dei deputati e per
il Senato della Repubblica dichiara, all'atto dell'accettazione della
candidatura e ai soli fini di cui alla presente legge, il movimento o
partito   politico   di   riferimento.  Analoga  dichiarazione  viene
effettuata dai candidati alle elezioni suppletive per le due Camere.
  4. In sede di prima applicazione, entro trenta giorni dalla data di
entrata  in  vigore  della presente legge, ciascun deputato e ciascun
senatore  dichiarano,  ai  soli  fini  di cui alla presente legge, il
movimento  o  partito  politico  di  riferimento  al Presidente della
Camera di appartenenza.
  5.  All'inizio  di  ciascuna legislatura il Presidente della Camera
dei  deputati  e il Presidente del Senato della Repubblica comunicano
al Ministro del tesoro l'elenco dei componenti di ciascuna Camera con
le  rispettive  dichiarazioni  di  riferimento ai partiti e movimenti
politici  rese  ai  sensi del comma 3. Il Presidente della Camera dei
deputati comunica inoltre il numero di voti validi espressi in ambito
nazionale  a  favore  delle  liste  presentate per l'attribuzione dei
seggi  con  metodo  proporzionale.  Nel  corso  della  legislatura  i
Presidenti  delle  due  Camere  provvedono  altresi'  a comunicare le
eventuali    variazioni    alla   composizione   delle   due   Camere
successivamente  intervenute  per  effetto di surrogazioni o elezioni
suppletive.
  6.  In  sede  di  prima applicazione il Presidente del Senato della
Repubblica  e  il  Presidente della Camera dei deputati comunicano al
Ministro  del  tesoro le dichiarazioni effettuate dai parlamentari ai
sensi  del  comma 4. Il Presidente della Camera dei deputati provvede
altresi' alla comunicazione di cui al secondo periodo del comma 5.