Art. 3.
              Determinazione ed erogazione delle somme
  1.  Il  Ministro  del  tesoro,  di  concerto  con il Ministro delle
finanze,  determina  con  proprio  decreto,  entro  il 30 novembre di
ciascun   anno,   sulla   base  delle  dichiarazioni  effettuate  dai
contribuenti  ai  sensi  dell'articolo  1,  l'ammontare  del fondo da
ripartire tra i movimenti e i partiti politici.
  2.  Con  il  medesimo  decreto  di  cui al comma 1, il Ministro del
tesoro  determina  la  ripartizione  del fondo tra i partiti politici
aventi  i  requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 2. Ai fini della
individuazione degli aventi diritto e della ripartizione del fondo si
prendono   in   considerazione  esclusivamente  le  dichiarazioni  di
appartenenza  ai  partiti  o  movimenti  politici  rese dai candidati
all'atto dell'accettazione della candidatura o, per la legislatura in
corso  alla  data  di  entrata in vigore della presente legge, quelle
rese  dai  membri delle due Camere entro il termine di cui al comma 4
dell'articolo 2.
  3.  Il  fondo  e'  ripartito  tra i movimenti o partiti politici in
proporzione  ai  voti  validi  espressi  in ambito nazionale a favore
delle  liste  da  essi  presentate per la piu' recente elezione della
Camera  dei  deputati.  Nel  caso in cui una stessa lista, sulla base
delle  dichiarazioni  di  riferimento  rese  dai  candidati  in  essa
compresi   ai  sensi  dei  commi  3  e  4  dell'articolo  2,  risulti
espressione  di  due  o  piu' partiti o movimenti, la somma spettante
sulla  base del risultato conseguito da tale lista e' ripartita tra i
partiti o movimenti interessati in proporzione al numero di candidati
eletti  riferibili  a ciascun partito o movimento. Nel caso in cui un
partito o movimento politico abbia presentato liste o candidature per
l'elezione  del Parlamento nazionale esclusivamente in circoscrizioni
comprese  in  regioni il cui statuto speciale prevede una particolare
tutela  delle  minoranze  linguistiche, ad esso viene corrisposta una
somma  pari  alla  moltiplicazione  di un novecentoquarantacinquesimo
dell'ammontare totale del fondo per il numero dei parlamentari eletti
al  Parlamento  nazionale  che hanno dichiarato di fare riferimento a
tale partito o movimento. Il criterio di riparto di cui al precedente
periodo si adotta anche per determinare la quota spettante ai partiti
o  movimenti  politici  che  non  hanno  presentato  proprie  liste o
candidati  per  l'elezione  della  quota  di  seggi  della Camera dei
deputati da attribuire in ragione proporzionale. Il riparto del fondo
tra gli aventi diritto si effettua assegnando in primo luogo le quote
del fondo spettanti ai partiti e movimenti politici di cui al terzo e
quarto  periodo  e procedendo quindi alla assegnazione delle restanti
quote  ai  partiti  e  movimenti  politici  di cui al primo e secondo
periodo.
  4.  L'erogazione  delle  somme  di cui al comma 2 e' effettuata, in
un'unica soluzione, entro il 31 gennaio di ogni anno.
  5.  La  prima  applicazione  del  presente  articolo  ha  luogo con
riferimento alle dichiarazioni dei redditi che saranno presentate nel
1997  e  ai fini della determinazione delle somme da erogare entro il
31 gennaio 1998.