Art. 3. Determinazione ed erogazione delle somme 1. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, determina con proprio decreto, entro il 30 novembre di ciascun anno, sulla base delle dichiarazioni effettuate dai contribuenti ai sensi dell'articolo 1, l'ammontare del fondo da ripartire tra i movimenti e i partiti politici. 2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, il Ministro del tesoro determina la ripartizione del fondo tra i partiti politici aventi i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 2. Ai fini della individuazione degli aventi diritto e della ripartizione del fondo si prendono in considerazione esclusivamente le dichiarazioni di appartenenza ai partiti o movimenti politici rese dai candidati all'atto dell'accettazione della candidatura o, per la legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, quelle rese dai membri delle due Camere entro il termine di cui al comma 4 dell'articolo 2. 3. Il fondo e' ripartito tra i movimenti o partiti politici in proporzione ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste da essi presentate per la piu' recente elezione della Camera dei deputati. Nel caso in cui una stessa lista, sulla base delle dichiarazioni di riferimento rese dai candidati in essa compresi ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 2, risulti espressione di due o piu' partiti o movimenti, la somma spettante sulla base del risultato conseguito da tale lista e' ripartita tra i partiti o movimenti interessati in proporzione al numero di candidati eletti riferibili a ciascun partito o movimento. Nel caso in cui un partito o movimento politico abbia presentato liste o candidature per l'elezione del Parlamento nazionale esclusivamente in circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche, ad esso viene corrisposta una somma pari alla moltiplicazione di un novecentoquarantacinquesimo dell'ammontare totale del fondo per il numero dei parlamentari eletti al Parlamento nazionale che hanno dichiarato di fare riferimento a tale partito o movimento. Il criterio di riparto di cui al precedente periodo si adotta anche per determinare la quota spettante ai partiti o movimenti politici che non hanno presentato proprie liste o candidati per l'elezione della quota di seggi della Camera dei deputati da attribuire in ragione proporzionale. Il riparto del fondo tra gli aventi diritto si effettua assegnando in primo luogo le quote del fondo spettanti ai partiti e movimenti politici di cui al terzo e quarto periodo e procedendo quindi alla assegnazione delle restanti quote ai partiti e movimenti politici di cui al primo e secondo periodo. 4. L'erogazione delle somme di cui al comma 2 e' effettuata, in un'unica soluzione, entro il 31 gennaio di ogni anno. 5. La prima applicazione del presente articolo ha luogo con riferimento alle dichiarazioni dei redditi che saranno presentate nel 1997 e ai fini della determinazione delle somme da erogare entro il 31 gennaio 1998.