Art. 4. Disposizioni transitorie 1. Per l'anno finanziario 1997, il Ministro del tesoro, con proprio decreto, da adottare entro il 28 febbraio, ripartisce a titolo di prima erogazione tra i movimenti e partiti politici una somma pari a 160 miliardi di lire. Il medesimo decreto eroga le somme spettanti agli aventi diritto. L'individuazione degli aventi diritto e la ripartizione del fondo sono effettuate secondo i criteri di cui al comma 1 dell'articolo 2 e al comma 3 dell'articolo 3 e sulla base dei dati comunicati dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati ai sensi del comma 6 dell'articolo 2.