Art. 4.
                      Disposizioni transitorie
  1. Per l'anno finanziario 1997, il Ministro del tesoro, con proprio
decreto,  da  adottare  entro  il 28 febbraio, ripartisce a titolo di
prima  erogazione tra i movimenti e partiti politici una somma pari a
160  miliardi  di  lire. Il medesimo decreto eroga le somme spettanti
agli  aventi  diritto.  L'individuazione  degli  aventi  diritto e la
ripartizione  del  fondo  sono effettuate secondo i criteri di cui al
comma 1 dell'articolo 2 e al comma 3 dell'articolo 3 e sulla base dei
dati  comunicati  dal  Presidente  del  Senato della Repubblica e dal
Presidente   della   Camera   dei  deputati  ai  sensi  del  comma  6
dell'articolo 2.