Art. 5.
              Erogazioni liberali delle persone fisiche

  1.  All'articolo  13-bis del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,  n.  917,  e  successive  modificazioni,  dopo  il  comma 1, e'
aggiunto il seguente:
  "1-bis.  Dall'imposta  lorda  si  detrae  un importo pari al 22 per
cento  per  le  erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e
movimenti  politici  per importi compresi tra 500.000 e 50 milioni di
lire effettuate mediante versamento bancario o postale".
  2.  Le  disposizioni  di  cui all'articolo 13-bis, comma 1-bis, del
citato  testo  unico  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  introdotte dal comma 1 del
presente articolo, si applicano per le erogazioni liberali effettuate
a  decorrere  dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge.
 
          Nota all'art. 5:
            -  Il testo dell'art. 13-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986,
          n. 917 (Approvazione del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi), come da ultimo modificato dall'art. 3 della legge
          23   dicembre   1996,  n.  662,  cosi'  come  ulteriormente
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
             "Art. 13-bis (Detrazioni per oneri). -  1.  Dall'imposta
          lorda  si  detrae  un  importo  pari  al  27  per cento dei
          seguenti  oneri  sostenuti   dal   contribuente,   se   non
          deducibili  nella  determinazione  dei  singoli redditi che
          concorrono a formare il reddito complessivo:
               a) gli interessi passivi e relativi  oneri  accessori,
          nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
          indicizzazione,  pagati a soggetti residenti nel territorio
          dello Stato o di uno Stato membro della  Comunita'  europea
          ovvero  a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
          di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui
          agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi  dei  terreni
          dichiarati;
               b)  gli interessi passivi, e relativi oneri accessori,
          nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
          indicizzazione pagati a soggetti residenti  nel  territorio
          dello  Stato  o di uno Stato membro della Comunita' europea
          ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello  Stato
          di  soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti
          da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unita'
          immobiliare da adibire ad abitazione principale  entro  sei
          mesi dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 7
          milioni  di  lire. L'acquisto della unita' immobiliare deve
          essere effettuato nei sei  mesi  antecedenti  o  successivi
          alla  data  della  stipulazione del contratto di mutuo. Per
          abitazione principale si  intende  quella  nella  quale  il
          contribuente  dimora abitualmente. La detrazione spetta non
          oltre il periodo d'imposta nel corso del quale  e'  variata
          la  dimora  abituale;  non  si tiene conto delle variazioni
          dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro.  In  caso
          di   contitolarita'  del  contratto  di  mutuo  o  di  piu'
          contratti di mutuo il  limite  di  7  milioni  di  lire  e'
          riferito  all'ammontare  complessivo degli interessi, oneri
          accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione
          spetta, nello  stesso  limite  complessivo  e  alle  stesse
          condizioni,  anche  con  riferimento alle somme corrisposte
          dagli  assegnatari  di  alloggi  di  cooperative  e   dagli
          acquirenti di unita' immobiliari di nuova costruzione, alla
          cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso
          degli   interessi  passivi,  oneri  accessori  e  quote  di
          rivalutazione relativi ai mutui ipotecari  contratti  dalla
          stessa e ancora indivisi;
              c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250
          mila.    Dette  spese  sono costituite esclusivamente dalle
          spese mediche, diverse da  quelle  indicate  nell'art.  10,
          comma  1,  lettera  b),  e  dalle  spese  chirurgiche,  per
          prestazioni  specialistiche  e  per  protesi   dentarie   e
          sanitarie in genere. Le spese riguardanti i mezzi necessari
          alla  deambulazione,  alla locomozione e al sollevamento di
          portatori di menomazioni funzionali permanenti si  assumono
          integralmente.  Tra i mezzi necessari per la locomozione di
          portatori   di   menomazioni   funzionali   permanenti   si
          comprendono   le  automobili  di  cilindrata  fino  a  2000
          centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino  a  2500
          centimetri  cubici,  se  con  motore  diesel,  adattate  ad
          invalidi, per ridotte o impedite capacita'  motorie,  anche
          se  prodotte  in serie. Si considerano rimaste a carico del
          contribuente anche  le  spese  rimborsate  per  effetto  di
          contributi  o premi di assicurazione da lui versati e per i
          quali non spetta la detrazione d'imposta  o  che  non  sono
          deducibili  dal suo reddito complessivo ne' dai redditi che
          concorrono a formarlo. Si considerano, altresi', rimaste  a
          carico  del contribuente le spese rimborsate per effetto di
          contributi o premi  che,  pur  essendo  versati  da  altri,
          concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di
          lavoro  ne  abbia  riconosciuto  la  detrazione  in sede di
          ritenuta;
               d) le spese  funebri  sostenute  in  dipendenza  della
          morte  di  persone  indicate  nell'articolo  433 del codice
          civile e di affidati o affiliati, per importo non superiore
          a 1 milione di lire per ciascuna di esse;
               e) le spese  per  frequenza  di  corsi  di  istruzione
          secondaria  e  universitaria,  in  misura  non  superiore a
          quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti
          statali;
               f)  i  premi  per   assicurazioni   sulla   vita   del
          contribuente,  i  premi  per  le  assicurazioni  contro gli
          infortuni e i contributi previdenziali non obbligatori  per
          legge,  per importo complessivamente non superiore a lire 2
          milioni e 500 mila. La detrazione  relativa  ai  premi  per
          assicurazioni  sulla  vita  e'  ammessa a condizione che il
          contratto di assicurazione abbia  durata  non  inferiore  a
          cinque  anni  dalla  sua  stipulazione  e  non  consenta la
          concessione di prestiti nel periodo di  durata  minima.  In
          caso   di   riscatto   dell'assicurazione   nel  corso  del
          quinquennio, l'ammontare dei premi per i quali si e' fruito
          della detrazione d'imposta costituisce reddito  soggetto  a
          tassazione   a   norma  dell'articolo  18  e  l'imposta  e'
          determinata applicando una aliquota non superiore al 27 per
          cento; in tale caso l'impresa assicuratrice  deve  operare,
          sulla  somma  corrisposta  al  contribuente, una ritenuta a
          titolo di acconto commisurata all'ammontare complessivo dei
          premi riscossi con l'aliquota stabilita dall'art. 11 per il
          primo scaglione di reddito. Per i lavoratori dipendenti  si
          tiene  conto,  ai  fini  del limite di lire 2 milioni e 500
          mila, anche dei premi  di  assicurazione  in  relazione  ai
          quali  il  datore  di lavoro ha effettuato la detrazione in
          sede di ritenuta;
                g) le spese sostenute  dai  soggetti  obbligati  alla
          manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
          sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  30  settembre 1963, n. 1409,
          nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita'
          delle spese, quando non siano obbligatorie per legge,  deve
          risultare   da  apposita  certificazione  rilasciata  dalla
          competente  soprintendenza  del  Ministero   per   i   beni
          culturali  e  ambientali,  previo  accertamento  della loro
          congruita' effettuato d'intesa con  il  competente  ufficio
          del  territorio  del Ministero delle finanze. La detrazione
          non spetta in caso di mutamento di  destinazione  dei  beni
          senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per
          i  beni  culturali  e  ambientali,  di mancato assolvimento
          degli obblighi di  legge  per  consentire  l'esercizio  del
          diritto  di  prelazione  dello  Stato  sui  beni immobili e
          mobili vincolati e di tentata esportazione non  autorizzata
          di  questi ultimi.   L'Amministrazione per i beni culturali
          ed ambientali da'  immediata  comunicazione  al  competente
          ufficio  delle  entrate  del  Ministero delle finanze delle
          violazioni che  comportano  la  perdita  del  diritto  alla
          detrazione;  dalla  data di ricevimento della comunicazione
          inizia a  decorrere  il  termine  per  la  rettifica  della
          dichiarazione dei redditi;
               h)  le  erogazioni  liberali  in denaro a favore dello
          Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e  di
          associazioni  legalmente  riconosciute  che  senza scopo di
          lucro svolgono o promuovono attivita' di studio, di ricerca
          e  di  documentazione  di  rilevante  valore  culturale   e
          artistico,  effettuate  per l'acquisto, la manutenzione, la
          protezione o il restauro delle cose  indicate  nell'art.  1
          della  legge  1  giugno  1939,  n.  1089, e nel decreto del
          Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi
          comprese le erogazioni effettuate per  l'organizzazione  di
          mostre  e  di esposizioni, che siano di rilevante interesse
          scientifico o culturale, delle cose anzidette,  e  per  gli
          studi  e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le
          mostre, le esposizioni, gli  studi  e  le  ricerche  devono
          essere  autorizzati,  previo parere del competente comitato
          di settore del Consiglio nazionale per i beni  culturali  e
          ambientali,   dal   Ministero   per   i  beni  culturali  e
          ambientali, che dovra' approvare la previsione di spesa  ed
          il  conto  consuntivo.  Il Ministero per i beni culturali e
          ambientali  stabilisce  i  tempi  necessari  affinche'   le
          erogazioni  fatte  a  favore  delle associazioni legalmente
          riconosciute, delle istituzioni e  delle  fondazioni  siano
          utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego
          delle  erogazioni  stesse. Detti termini possono, per causa
          non imputabile al  donatario,  essere  prorogati  una  sola
          volta.  Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate
          nei termini assegnati ovvero utilizzate non in  conformita'
          alla   destinazione   affluiscono,  nella  loro  totalita',
          all'entrata dello Stato;
               i) le erogazioni liberali in denaro, per  importo  non
          superiore   al   2   per   cento  del  reddito  complessivo
          dichiarato, a  favore  di  enti  o  istituzioni  pubbliche,
          fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
          scopo  di  lucro  svolgono  esclusivamente  attivita' nello
          spettacolo,  effettuate  per  la  realizzazione  di   nuove
          strutture,  per  il  restauro  ed  il  potenziamento  delle
          strutture esistenti, nonche' per  la  produzione  nei  vari
          settori  dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per
          tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni
          dalla  data  del  ricevimento   affluiscono,   nella   loro
          totalita', all'entrata dello Stato.
             1-bis.  Dall'imposta  lorda si detrae un importo pari al
          22 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore
          dei partiti e movimenti politici per importi  compresi  tra
          500.000 e 50 milioni di lire effettuate mediante versamento
          bancario o postale.
             2.  Per  gli oneri indicati alle lettere c), e) e f) del
          comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati  sostenuti
          nell'interesse  delle  persone indicate nell'art. 12 che si
          trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando,  per
          gli oneri di cui alla lettera f), il limite complessivo ivi
          stabilito.
             3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h) e i) del
          comma 1 sostenuti dalle societa' semplici di cui all'art. 5
          la   detrazione   spetta   ai  singoli  soci  nella  stessa
          proporzione prevista nel menzionato art. 5  ai  fini  della
          imputazione del reddito".