Art. 6. Erogazioni liberali delle societa' di capitali e degli enti commerciali 1. Dopo l'articolo 91 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' inserito il seguente: "Art. 91-bis (Detrazione di imposta per oneri). - 1. Dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 22 per cento dell'onere di cui all'articolo 13-bis, comma 1-bis, limitatamente alle societa' e agli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonche' dalle societa' ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa societa' o ente che controlla i soggetti medesimi. 2. L'onere di cui al comma 1 non rileva ai fini della maggiorazione di conguaglio". 2. Le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano per le erogazioni liberali effettuate a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Nota all'art. 6: - Per il titolo del citato D.P.R. n. 917/1986, si veda la nota all'art. 5.