Art. 6.
           Erogazioni liberali delle societa' di capitali
                      e degli enti commerciali

  1.  Dopo  l'articolo  91 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e' inserito il seguente:
  "Art.  91-bis  (Detrazione di imposta per oneri). - 1. Dall'imposta
lorda  si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari
al  22  per cento dell'onere di cui all'articolo 13-bis, comma 1-bis,
limitatamente alle societa' e agli enti di cui all'articolo 87, comma
1,  lettere  a)  e  b),  diversi  dagli  enti  nei  quali  vi sia una
partecipazione  pubblica  o  i  cui titoli siano negoziati in mercati
regolamentati  italiani  o esteri, nonche' dalle societa' ed enti che
controllano,  direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne
siano  controllati  o  siano controllati dalla stessa societa' o ente
che controlla i soggetti medesimi.
  2. L'onere di cui al comma 1 non rileva ai fini della maggiorazione
di conguaglio".
  2.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo 91-bis del citato testo
unico  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22
dicembre  1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo,
si  applicano  per  le erogazioni liberali effettuate a decorrere dal
periodo  d'imposta  in  corso  alla  data  di entrata in vigore della
presente legge.
 
          Nota all'art. 6:
             -  Per  il titolo del citato D.P.R. n. 917/1986, si veda
          la nota all'art. 5.