Art. 8.
             Rendiconto dei partiti e movimenti politici

  1.  Il  rappresentante  legale  o  il tesoriere cui per statuto sia
affidata  autonomamente  la gestione delle attivita' patrimoniali del
partito  o del movimento politico che ha usufruito dei contributi per
le  spese elettorali o ha partecipato alla ripartizione delle risorse
di  cui  all'articolo  1  deve  redigere  il  rendiconto di esercizio
secondo il modello di cui all'allegato A.
  2.  Il rendiconto deve essere corredato di una relazione del legale
rappresentante  o  del  tesoriere  di cui al comma 1 sulla situazione
economico-patrimoniale  del  partito o del movimento e sull'andamento
della gestione nel suo complesso. Detta relazione deve essere redatta
secondo il modello di cui all'allegato B.
  3.  Il  rendiconto  deve  essere,  altresi',  corredato di una nota
integrativa secondo il modello di cui all'allegato C.
  4.  Al  rendiconto  devono,  inoltre,  essere  allegati  i  bilanci
relativi  alle  imprese  partecipate  anche  per  tramite di societa'
fiduciarie  o  per  interposta  persona,  nonche', relativamente alle
societa'  editrici di giornali o periodici, ogni altra documentazione
eventualmente   prescritta  dal  Garante  per  la  radiodiffusione  e
l'editoria.
  5.  Il  rappresentante legale o il tesoriere di cui al comma 1 deve
tenere il libro giornale e il libro degli inventari.
  6. Il rappresentante legale o il tesoriere deve altresi' conservare
ordinatamente, in originale o in copia, per almeno cinque anni, tutta
la   documentazione   che   abbia   natura   o   comunque   rilevanza
amministrativa e contabile.
  7. I libri contabili tenuti dai partiti e dai movimenti politici di
cui  al comma 1, prima di essere messi in uso, devono essere numerati
progressivamente  in  ogni  pagina  e  bollati  in  ogni foglio da un
notaio.  Il  notaio  deve  dichiarare nell'ultima pagina del libro il
numero dei fogli che lo compongono.
  8.  Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni
compiute.
  9.  L'inventario deve essere redatto al 31 dicembre di ogni anno, e
deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attivita' e delle
passivita'.  L'inventario  si  chiude con il rendiconto e deve essere
sottoscritto  dal rappresentante legale o dal tesoriere del partito o
movimento  politico entro tre mesi dalla presentazione del rendiconto
agli organi statutariamente competenti.
  10. Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di una
ordinata  contabilita', senza parti in bianco, interlinee e trasporti
in  margine.  Non  vi  si  possono fare abrasioni e, se e' necessaria
qualche  cancellazione,  questa  deve eseguirsi in modo che le parole
cancellate siano leggibili.
  11.  Le  disposizioni  di  cui  al presente articolo si applicano a
decorrere dal 1 gennaio 1997. Il primo rendiconto redatto a norma del
presente articolo deve essere presentato in riferimento all'esercizio
1997.  Il  legale  rappresentante o il tesoriere di cui al comma 1 e'
tenuto  a  pubblicare  entro il 30 giugno di ogni anno, almeno su due
quotidiani,   di  cui  uno  a  diffusione  nazionale,  il  rendiconto
corredato  da una sintesi della relazione sulla gestione e della nota
integrativa.
  12.  Il  rendiconto  di  esercizio, corredato della relazione sulla
gestione,   della   nota   integrativa,   sottoscritti   dal   legale
rappresentante  o dal tesoriere del partito o del movimento politico,
della relazione dei revisori dei conti, da essi sottoscritta, nonche'
delle  copie  dei  quotidiani  ove  e'  avvenuta la pubblicazione, e'
trasmesso dal legale rappresentante o dal tesoriere del partito o del
movimento  politico,  entro  il 31 luglio di ogni anno, al Presidente
della Camera dei deputati.
  13.  Il  rendiconto  di esercizio, la relazione sulla gestione e la
nota  integrativa  sono  comunque  pubblicati, a cura dell'Ufficio di
Presidenza  della  Camera  dei  deputati,  in un supplemento speciale
della Gazzetta Ufficiale.
  14.  Il  Presidente  della  Camera  dei  deputati,  d'intesa con il
Presidente  del  Senato  della  Repubblica,  comunica al Ministro del
tesoro,  sulla  base del controllo di conformita' alla legge compiuto
da  un  collegio  di revisori, l'avvenuto riscontro della regolarita'
della   redazione  del  rendiconto,  della  relazione  e  della  nota
integrativa.  Il collegio dei revisori e' composto da cinque revisori
ufficiali  dei  conti  nominati  d'intesa  tra i Presidenti delle due
Camere  e  individuati  tra  gli  iscritti  nel registro dei revisori
contabili.
  15.  A decorrere dal quarto anno successivo alla data di entrata in
vigore  della  presente  legge,  i  partiti  e movimenti politici che
partecipano  alla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1 ne
riservano  una  quota  non  inferiore  al  30  per cento alle proprie
strutture  decentrate  su  base  territoriale che abbiano per statuto
autonomia finanziaria.
  16.  Alle  strutture  di  cui  al  comma  15,  che partecipano alla
ripartizione  delle  risorse  di  cui all'articolo 1, si applicano le
disposizioni del presente articolo sulla redazione del rendiconto. Il
rendiconto o i rendiconti delle strutture decentrate, che partecipano
alla   ripartizione   delle  risorse,  sono  allegati  al  rendiconto
nazionale del partito o movimento politico.
  17.  In  caso  di  inottemperanza  agli obblighi di cui al presente
articolo  o  di  irregolare  redazione  del rendiconto, il Presidente
della Camera dei deputati ne da' comunicazione al Ministro del tesoro
che  sino alla regolarizzazione sospende dalla ripartizione del fondo
di cui all'articolo 3 i partiti e movimenti politici inadempienti.