Art. 8. Rendiconto dei partiti e movimenti politici 1. Il rappresentante legale o il tesoriere cui per statuto sia affidata autonomamente la gestione delle attivita' patrimoniali del partito o del movimento politico che ha usufruito dei contributi per le spese elettorali o ha partecipato alla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1 deve redigere il rendiconto di esercizio secondo il modello di cui all'allegato A. 2. Il rendiconto deve essere corredato di una relazione del legale rappresentante o del tesoriere di cui al comma 1 sulla situazione economico-patrimoniale del partito o del movimento e sull'andamento della gestione nel suo complesso. Detta relazione deve essere redatta secondo il modello di cui all'allegato B. 3. Il rendiconto deve essere, altresi', corredato di una nota integrativa secondo il modello di cui all'allegato C. 4. Al rendiconto devono, inoltre, essere allegati i bilanci relativi alle imprese partecipate anche per tramite di societa' fiduciarie o per interposta persona, nonche', relativamente alle societa' editrici di giornali o periodici, ogni altra documentazione eventualmente prescritta dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria. 5. Il rappresentante legale o il tesoriere di cui al comma 1 deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari. 6. Il rappresentante legale o il tesoriere deve altresi' conservare ordinatamente, in originale o in copia, per almeno cinque anni, tutta la documentazione che abbia natura o comunque rilevanza amministrativa e contabile. 7. I libri contabili tenuti dai partiti e dai movimenti politici di cui al comma 1, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio da un notaio. Il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina del libro il numero dei fogli che lo compongono. 8. Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni compiute. 9. L'inventario deve essere redatto al 31 dicembre di ogni anno, e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attivita' e delle passivita'. L'inventario si chiude con il rendiconto e deve essere sottoscritto dal rappresentante legale o dal tesoriere del partito o movimento politico entro tre mesi dalla presentazione del rendiconto agli organi statutariamente competenti. 10. Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di una ordinata contabilita', senza parti in bianco, interlinee e trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se e' necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili. 11. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1997. Il primo rendiconto redatto a norma del presente articolo deve essere presentato in riferimento all'esercizio 1997. Il legale rappresentante o il tesoriere di cui al comma 1 e' tenuto a pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno, almeno su due quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale, il rendiconto corredato da una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa. 12. Il rendiconto di esercizio, corredato della relazione sulla gestione, della nota integrativa, sottoscritti dal legale rappresentante o dal tesoriere del partito o del movimento politico, della relazione dei revisori dei conti, da essi sottoscritta, nonche' delle copie dei quotidiani ove e' avvenuta la pubblicazione, e' trasmesso dal legale rappresentante o dal tesoriere del partito o del movimento politico, entro il 31 luglio di ogni anno, al Presidente della Camera dei deputati. 13. Il rendiconto di esercizio, la relazione sulla gestione e la nota integrativa sono comunque pubblicati, a cura dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, in un supplemento speciale della Gazzetta Ufficiale. 14. Il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, comunica al Ministro del tesoro, sulla base del controllo di conformita' alla legge compiuto da un collegio di revisori, l'avvenuto riscontro della regolarita' della redazione del rendiconto, della relazione e della nota integrativa. Il collegio dei revisori e' composto da cinque revisori ufficiali dei conti nominati d'intesa tra i Presidenti delle due Camere e individuati tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. 15. A decorrere dal quarto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i partiti e movimenti politici che partecipano alla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1 ne riservano una quota non inferiore al 30 per cento alle proprie strutture decentrate su base territoriale che abbiano per statuto autonomia finanziaria. 16. Alle strutture di cui al comma 15, che partecipano alla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1, si applicano le disposizioni del presente articolo sulla redazione del rendiconto. Il rendiconto o i rendiconti delle strutture decentrate, che partecipano alla ripartizione delle risorse, sono allegati al rendiconto nazionale del partito o movimento politico. 17. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al presente articolo o di irregolare redazione del rendiconto, il Presidente della Camera dei deputati ne da' comunicazione al Ministro del tesoro che sino alla regolarizzazione sospende dalla ripartizione del fondo di cui all'articolo 3 i partiti e movimenti politici inadempienti.