Art. 9. Norma di salvaguardia 1. L'ammontare del fondo ripartito ai sensi dell'articolo 3 non puo' comunque superare l'importo annuo di 110 miliardi di lire. 2. Il mancato gettito derivante dall'applicazione degli articoli 5 e 6 non puo' in ogni caso superare l'importo di 50 milardi di lire per ciascun anno. Qualora tale limite fosse superato per effetto delle erogazioni liberali dei soggetti di cui agli articoli 5 e 6, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, provvede con proprio decreto a rideterminare, per l'esercizio finanziario successivo, le detrazioni fiscali di cui agli articoli 5 e 6 nella misura sufficiente ad assicurare il rispetto del limite di cui al presente comma.