Art. 9.
                        Norma di salvaguardia

  1.  L'ammontare  del  fondo  ripartito ai sensi dell'articolo 3 non
puo' comunque superare l'importo annuo di 110 miliardi di lire.
  2.  Il mancato gettito derivante dall'applicazione degli articoli 5
e  6  non  puo' in ogni caso superare l'importo di 50 milardi di lire
per  ciascun  anno.  Qualora  tale  limite fosse superato per effetto
delle erogazioni liberali dei soggetti di cui agli articoli 5 e 6, il
Ministro  del  tesoro,  di  concerto  con  il Ministro delle finanze,
provvede   con  proprio  decreto  a  rideterminare,  per  l'esercizio
finanziario  successivo, le detrazioni fiscali di cui agli articoli 5
e  6 nella misura sufficiente ad assicurare il rispetto del limite di
cui al presente comma.