Art. 10. 1. Il consiglio direttivo dell'Istituto, delibera, entro sei mesi dalla nomina, lo statuto dell'ente, da sottoporre all'approvazione dei Ministeri per i beni culturali e ambientali e del tesoro, nel quale sono stabiliti: a) l'ordinamento amministrativo contabile e le norme per la gestione del bilancio; b) le norme concernenti il funzionamento interno delle attivita' scientifiche e didattiche dell'Istituto medesimo; c) le norme di assunzione, nonche' la consistenza numerica del personale dell'Istituto.