Art. 10.
  1. Il consiglio direttivo dell'Istituto, delibera, entro  sei  mesi
dalla  nomina,  lo  statuto dell'ente, da sottoporre all'approvazione
dei Ministeri per i beni culturali e ambientali  e  del  tesoro,  nel
quale sono stabiliti:
    a)  l'ordinamento  amministrativo  contabile  e  le  norme per la
gestione del bilancio;
    b) le norme concernenti il funzionamento interno delle  attivita'
scientifiche e didattiche dell'Istituto medesimo;
    c)  le  norme  di assunzione, nonche' la consistenza numerica del
personale dell'Istituto.