Art. 4.
  1. Il consiglio direttivo e' composto dal presidente  dell'Istituto
e  da  dieci  membri  nominati  con  decreto  del Ministro per i beni
culturali e ambientali, scelti:
    a) sei, tra una rosa di nominativi composta da almeno  il  doppio
dei  membri  da  nominare,  proposti  dal Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica su designazione del Consiglio
universitario nazionale;
    b) due, tra i dirigenti del ruolo degli archeologi del  Ministero
per i beni culturali e ambientali;
    c)  due,  tra  i  dirigenti del ruolo degli storici dell'arte del
Ministero per i beni culturali e ambientali.
  2. I membri del consiglio direttivo si rinnovano per la meta'  ogni
quinquennio.  Alla  scadenza del primo qinquennio la meta' dei membri
da rinnovarsi e' determinata mediante sorteggio.
  3. Alla scadenza degli altri quinquenni successivi la  rinnovazione
e' determinata dalla maggiore anzianita'.
  4. Al consiglio direttivo spetta:
    a) l'amministrazione dell'Istituto;
    b)  deliberare  i bilanci preventivi, le relative variazioni ed i
conti consuntivi;
    c) deliberare modifiche statutarie;
    d)  deliberare  sul  funzionamento  dei  servizi   con   apposito
regolamento.
  5.   Il  consiglio  direttivo  e'  convocato  dal  presidente  ogni
qualvolta  lo  ritenga  utile   in   relazione   alle   esigenze   di
funzionamento dell'Istituto e, comunque, almeno due volte l'anno.
  6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti. In caso di
parita' di voti prevale quello del presidente.