Art. 4. 1. Il consiglio direttivo e' composto dal presidente dell'Istituto e da dieci membri nominati con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, scelti: a) sei, tra una rosa di nominativi composta da almeno il doppio dei membri da nominare, proposti dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica su designazione del Consiglio universitario nazionale; b) due, tra i dirigenti del ruolo degli archeologi del Ministero per i beni culturali e ambientali; c) due, tra i dirigenti del ruolo degli storici dell'arte del Ministero per i beni culturali e ambientali. 2. I membri del consiglio direttivo si rinnovano per la meta' ogni quinquennio. Alla scadenza del primo qinquennio la meta' dei membri da rinnovarsi e' determinata mediante sorteggio. 3. Alla scadenza degli altri quinquenni successivi la rinnovazione e' determinata dalla maggiore anzianita'. 4. Al consiglio direttivo spetta: a) l'amministrazione dell'Istituto; b) deliberare i bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi; c) deliberare modifiche statutarie; d) deliberare sul funzionamento dei servizi con apposito regolamento. 5. Il consiglio direttivo e' convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritenga utile in relazione alle esigenze di funzionamento dell'Istituto e, comunque, almeno due volte l'anno. 6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parita' di voti prevale quello del presidente.