Art. 6.
  1. L'esercizio finanziario dell'Istituto  inizia  il  1  gennaio  e
termina il 31 dicembre di ogni anno.
  2.  Il  consiglio  direttivo delibera, entro il mese di ottobre, il
bilancio preventivo per il successivo esercizio  finanziario  e,  non
oltre il mese di aprile, il conto consuntivo dell'esercizio scaduto.
  3.  Il  bilancio  preventivo,  le  relative  variazioni ed il conto
consuntivo, corredati delle relazioni del presidente e  del  collegio
dei  revisori, sono trasmessi, per l'approvazione, al Ministero per i
beni culturali e ambientali  e,  per  conoscenza,  al  Ministero  del
tesoro - Ragioneria generale dello Stato.