Art. 7.
  1. Il controllo della gestione  dell'Istituto  e'  affidata  ad  un
collegio  dei  revisori  dei conti, nominato con decreto del Ministro
per i beni culturali e ambientali, composto di tre revisori effettivi
e tre supplenti, cosi' designati:
    a) un  revisore  effettivo  con  funzioni  di  presidente  e  uno
supplente dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;
    b)  un  revisore  effettivo  ed uno supplente dal Ministero per i
beni cultuali e ambientali;
    c)  un  revisore  effettivo  e  uno   supplente   dal   Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica;
  2.  Il collegio dei revisori dei conti, provvede al riscontro degli
atti della gestione, accerta la regolare tenuta  dei  libri  e  delle
scritture  contabili,  esamina il bilancio di previsione le eventuali
variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposite  relazioni,  ed
effettua verifiche di cassa.
  3.  I  revisori  esercitano il loro mandato anche individualmente e
possono assistere alle riunioni del consiglio  direttivo:  essi  sono
nominati per la durata di un triennio e possono essere riconfermati.