Art. 7. 1. Il controllo della gestione dell'Istituto e' affidata ad un collegio dei revisori dei conti, nominato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, composto di tre revisori effettivi e tre supplenti, cosi' designati: a) un revisore effettivo con funzioni di presidente e uno supplente dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato; b) un revisore effettivo ed uno supplente dal Ministero per i beni cultuali e ambientali; c) un revisore effettivo e uno supplente dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica; 2. Il collegio dei revisori dei conti, provvede al riscontro degli atti della gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione le eventuali variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. 3. I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente e possono assistere alle riunioni del consiglio direttivo: essi sono nominati per la durata di un triennio e possono essere riconfermati.