(Allegato)
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 18 
   NOVEMBRE 1996, N. 583. 
  All'articolo 2, il comma 1 e' sostituito dai seguenti: 
 "1. In attesa della ridefinizione della disciplina  sull'accesso  al
secondo  livello  dirigenziale  del  ruolo  sanitario,  prevista  dai
regolamenti di cui al  comma  1-bis,  e  comunque  non  oltre  il  31
dicembre 1997, coloro  che,  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  pur   senza   avere   la   necessaria   qualifica
dirigenziale, ricoprono l'incarico di direttore sanitario di  azienda
ospedaliera, di azienda USL o un incarico relativo al secondo livello
dirigenziale, possono conservare l'incarico medesimo. 
  1-bis. Al fine di realizzare  la  semplificazione  normativa  della
disciplina sull'accesso al secondo  livello  dirigenziale  del  ruolo
sanitario  di  cui  all'articolo  15,  commi  2  e  3,  del   decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come  modificato  dall'articolo
16 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, su  proposta  del
Ministro della sanita', sono emanati, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, previo parere delle  competenti  commissioni  della  Camera  dei
deputati  e  del  Senato  della  Repubblica,  sentita  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  uno  o  piu'  regolamenti  che
determinino i requisiti ed i criteri per l'accesso al secondo livello
dirigenziale. 
  1-ter. Nell'esercizio della potesta' regolamentare di cui al  comma
1-bis il Governo si attiene ai principi generali dell'ordinamento,  a
quelli del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  come
modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517,  e  delle
leggi e degli atti aventi valore di legge ivi richiamati. 
  1-quater. Dall'esercizio della potesta'  regolamentare  di  cui  al
comma 1-bis sono escluse le disposizioni che prevedano sanzioni o che
introducano  nuove  o  maggiori  spese  e   la   relativa   copertura
finanziaria. 
  1-quinquies. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei
regolamenti di cui al comma 1-bis sono  abrogati  l'articolo  20  del
decreto del Presidente della Repubblica 20  dicembre  1979,  n.  761,
l'articolo 3, comma 7, quinto periodo, limitatamente alle parole  'in
possesso  della  idoneita'  nazionale  di   cui   all'articolo   17',
l'articolo 15, comma 3, secondo periodo, e l'articolo 17 del  decreto
legislativo   30   dicembre   1992,   n.   502,   come    modificati,
rispettivamente, dagli articoli 4, 16 e 18 del decreto legislativo  7
dicembre 1993, n. 517, nonche' ogni altra disposizione  incompatibile
con quelle recate dai medesimi regolamenti. 
  1-sexies. Gli esami  di  idoneita'  nazionale  all'esercizio  della
funzione di direzione gia' banditi e non ancora espletati  alla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto
sono revocati. 
  1-septies. Gli incarichi di direttore sanitario di azienda USL o di
azienda ospedaliera che dovessero risultare vacanti fino alla data di
entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma  1-bis  e  comunque
non oltre il 31 dicembre 1997 possono essere conferiti a  coloro  che
abbiano ricoperto uno degli incarichi indicati dal comma 1 nonche' ad
un direttore sanitario ospedaliero di ruolo, ad un dirigente  apicale
dell'area di igiene e sanita' pubblica di  ruolo,  in  servizio  alla
data del 31 dicembre 1994, ovvero, in mancanza, rispettivamente ad un
coadiutore sanitario o ad un vice direttore sanitario  che  siano  in
possesso della specializzazione  in  una  delle  discipline  comprese
nell'area dell'igiene e di un'anzianita'  di  servizio  di  sei  anni
nella  medesima  posizione  funzionale.   L'incarico   di   direttore
sanitario di azienda USL, nei casi previsti dal presente comma,  puo'
inoltre essere conferito ad un medico appartenente ad  una  posizione
funzionale  di  livello  apicale,  in  possesso  di   un   curriculum
comprovante un iter formativo ed esperienze professionali  nel  campo
della programmazione o della gestione di servizi sanitari. L'incarico
di dirigente medico di presidio ospedaliero, nei  casi  previsti  dal
presente comma, potra' essere conferito al personale inquadrato nella
posizione  funzionale  di  vice  direttore  sanitario  che   presenti
maggiori titoli da valutare con i criteri previsti  per  il  relativo
concorso dal decreto del Ministro  della  sanita'  30  gennaio  1982,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  51
del 22 febbraio 1982". 
 L'articolo 4 e' soppresso.