MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 18 NOVEMBRE 1996, N. 583. All'articolo 2, il comma 1 e' sostituito dai seguenti: "1. In attesa della ridefinizione della disciplina sull'accesso al secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario, prevista dai regolamenti di cui al comma 1-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 1997, coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, pur senza avere la necessaria qualifica dirigenziale, ricoprono l'incarico di direttore sanitario di azienda ospedaliera, di azienda USL o un incarico relativo al secondo livello dirigenziale, possono conservare l'incarico medesimo. 1-bis. Al fine di realizzare la semplificazione normativa della disciplina sull'accesso al secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario di cui all'articolo 15, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 16 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, su proposta del Ministro della sanita', sono emanati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o piu' regolamenti che determinino i requisiti ed i criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale. 1-ter. Nell'esercizio della potesta' regolamentare di cui al comma 1-bis il Governo si attiene ai principi generali dell'ordinamento, a quelli del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e delle leggi e degli atti aventi valore di legge ivi richiamati. 1-quater. Dall'esercizio della potesta' regolamentare di cui al comma 1-bis sono escluse le disposizioni che prevedano sanzioni o che introducano nuove o maggiori spese e la relativa copertura finanziaria. 1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1-bis sono abrogati l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, l'articolo 3, comma 7, quinto periodo, limitatamente alle parole 'in possesso della idoneita' nazionale di cui all'articolo 17', l'articolo 15, comma 3, secondo periodo, e l'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 4, 16 e 18 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nonche' ogni altra disposizione incompatibile con quelle recate dai medesimi regolamenti. 1-sexies. Gli esami di idoneita' nazionale all'esercizio della funzione di direzione gia' banditi e non ancora espletati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono revocati. 1-septies. Gli incarichi di direttore sanitario di azienda USL o di azienda ospedaliera che dovessero risultare vacanti fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1-bis e comunque non oltre il 31 dicembre 1997 possono essere conferiti a coloro che abbiano ricoperto uno degli incarichi indicati dal comma 1 nonche' ad un direttore sanitario ospedaliero di ruolo, ad un dirigente apicale dell'area di igiene e sanita' pubblica di ruolo, in servizio alla data del 31 dicembre 1994, ovvero, in mancanza, rispettivamente ad un coadiutore sanitario o ad un vice direttore sanitario che siano in possesso della specializzazione in una delle discipline comprese nell'area dell'igiene e di un'anzianita' di servizio di sei anni nella medesima posizione funzionale. L'incarico di direttore sanitario di azienda USL, nei casi previsti dal presente comma, puo' inoltre essere conferito ad un medico appartenente ad una posizione funzionale di livello apicale, in possesso di un curriculum comprovante un iter formativo ed esperienze professionali nel campo della programmazione o della gestione di servizi sanitari. L'incarico di dirigente medico di presidio ospedaliero, nei casi previsti dal presente comma, potra' essere conferito al personale inquadrato nella posizione funzionale di vice direttore sanitario che presenti maggiori titoli da valutare con i criteri previsti per il relativo concorso dal decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982". L'articolo 4 e' soppresso.