Art. 10. 
  Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 475 del 1992 
  1. All'articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475,
il comma 7 e' sostituito dai seguenti: 
  " 7. Qualora si constati che  apparecchi  o  dispositivi  circolano
senza essere stati legittimamente muniti della marcatura CE  o  della
dichiarazione di conformita' o ne sono privi,  o  risultano  difformi
dai dispositivi  sottoposti  all'esame  CE  del  tipo,  il  Ministero
dell'industria,  del  commercio   e   dell'artigianato   assegna   al
fabbricante  o  al  suo  rappresentante  stabilito   nel   territorio
comunitario o al responsabile della  commercializzazione  un  termine
perentorio,  comunque  non  superiore  a  trenta   giorni,   per   la
regolarizzazione o il ritiro  dal  mercato.  Decorso  inutilmente  il
predetto  termine,   lo   stesso   Ministero   vieta   la   ulteriore
commercializzazione del prodotto ed adotta tutte le misure necessarie
per garantirne il ritiro dal mercato. 
   8.  I  provvedimenti   previsti   dal   presente   articolo   sono
adeguatamente  motivati  e  notificati  ai  destinatari,   unitamente
all'indicazione dei mezzi di ricorso ai sensi della  legge  7  agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni. 
   9. Gli oneri  relativi  ai  provvedimenti  previsti  dal  presente
articolo  sono  a  carico  del  produttore,  del  suo  rappresentante
stabilito  nel  territorio  comunitario  e  del  responsabile   della
commercializzazione del DPI.". 
 
           Nota all'art. 10:
             -  Il  testo  vigente dell'art. 13 del D.Lgs. 4 dicembre
          1992, n.  475, e' il seguente:
             "Art. 13 (Compiti  di  vigilanza  delle  amministrazioni
          dello  Stato).    -  1.  Il  controllo della conformita' ai
          requisiti essenziali di sicurezza di  cui  all'allegato  II
          dei   DPI   in   commercio   e'   operato   dal   Ministero
          dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato  e  dal
          Ministero  del lavoro e della previdenza sociale attraverso
          i propri organi ispettivi in coordinamento  permanente  tra
          loro.
             2.  Le  amministrazioni  di  cui  al  comma  1  potranno
          avvalersi per gli  accertamenti  di  carattere  tecnico  di
          uffici tecnici dello Stato.
             3.   Qualora   gli   organismi   di   prevenzione  nello
          svolgimento  dei   compiti   istituzionali   accertino   la
          difformita' di un DPI dai requisiti essenziali di sicurezza
          di cui all'allegato II, ne danno immediata comunicazione al
          Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato
          ed al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
             4. Qualora sia segnalata la potenziale  pericolosita'  o
          inefficacia   di   un   DPI  correttamente  utilizzato,  il
          Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          previa verifica delle circostanze segnalate, ne  ordina  il
          ritiro   temporaneo   dal   mercato   ed   il   divieto  di
          utilizzazione anche in via immediata.
             5.  Il  Ministero  dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato    informa    la   Commissione   CEE   dei
          provvedimenti  di   cui   al   comma   4,   precisando   se
          l'accertamento riguardi:
               a) la difformita' ai requisiti essenziali di sicurezza
          di cui all'allegato II;
               b)  una  applicazione  non corretta delle norme di cui
          all'art. 2;
               c) una lacuna delle norme di cui all'art. 2.
             6.  A  seguito  delle  conclusioni  delle  consultazioni
          avviate  dalla  Commissione  CEE, i provvedimenti di cui al
          comma  4   possono   essere   definitivamente   confermati,
          modificati o revocati.
             7.  Qualora  si  constati  che  apparecchi o dispositivi
          circolano senza essere stati  legittimamente  muniti  della
          marcatura CE o della dichiarazione di conformita' o ne sono
          privi,  o  risultano  difformi  dai  dispositivi sottoposti
          all'esame CE del tipo,  il  Ministero  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato  assegna al fabbricante o al
          suo rappresentante stabilito nel territorio  comunitario  o
          al   responsabile   della  commercializzazione  un  termine
          perentorio, comunque non superiore a trenta giorni, per  la
          regolarizzazione   o   il   ritiro   dal  mercato.  Decorso
          inutilmente il predetto termine, lo stesso Ministero  vieta
          la  ulteriore  commercializzazione  del  prodotto ed adotta
          tutte le misure necessarie per  garantirne  il  ritiro  dal
          mercato.
             8.  I  procedimenti  previsti dal presente articolo sono
          adeguatamente  motivati  e   notificati   ai   destinatari,
          unitamente  all'indicazione  dei  mezzi di ricorso ai sensi
          della  legge  7  agosto  1990,   n.   241,   e   successive
          modificazioni.
             9.  Gli  oneri  relativi  ai  provvedimenti previsti dal
          presente articolo sono a carico  del  produttore,  del  suo
          rappresentante  stabilito  nel territorio comunitario e del
          responsabile della commercializzazione del DPI".