Art. 11. Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 475 del 1992 1. All'articolo 14 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, il comma 5 e' sostituito dal seguente: " 5. Chi non osserva i provvedimenti legalmente adottati di cui ai commi 4 e 7 dell'articolo 13 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quindici milioni a lire novanta milioni.". 2. Dopo l'articolo 14 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e' inserito il seguente: "Art. 14-bis (Adeguamento degli allegati alle norme comunitarie) . - 1. Con regolamento adottato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottate le modifiche agli allegati al presente decreto necessarie in attuazione di nuove direttive comunitarie, in materia di DPI".
Nota all'art. 11: - Il testo vigente dell'art. 14 del D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475, e' il seguente: "Art. 14 (Sanzioni e disposizioni penali). - 1. Il costruttore o il rappresentante del costruttore che produce o pone in commercio DPI non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II del presente decreto e' punito: a) se trattasi di DPI di prima categoria, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quindici milioni a lire novanta milioni; b) se trattasi di DPI di seconda categoria, con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda da lire diciotto milioni a lire trenta milioni; c) se trattasi di DPI di terza categoria, con l'arresto da sei mesi a tre anni. 2. Il costruttore che inizi la produzione di DPI di seconda o terza categoria prima che sia stato richiesto o rilasciato l'attestato di certificazione CE e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni. 3. La sanzione di cui al comma 2 si applica altresi' al costruttore di DPI di terza categoria che omette di richiedere i controlli di cui agli articoli 9 e 10 ed al costruttore di DPI di qualsiasi categoria che omette di effettuare la dichiarazione di cui all'art. 11 o di apporre il marchio CE di cui all'art. 12. 4. Fatto salvo quanto disposto al comma 1 ed al comma 3, chiunque pone in commercio DPI privi del marchio CE di cui all'art. 12 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni. 5. Chi non osserva i provvedimenti legalmente adottati di cui ai commi 4 e 7 dell'art. 13 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quindici milioni a lire novanta milioni. 6. Agli effetti delle norme penali, le persone che effettuano le attivita' previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 per conto degli organismi di controllo autorizzati di cui all'art. 6 si considerano incaricati di pubblico servizio". - La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'art. 17, comma 3, cosi' recita: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".