Art. 11. 
  Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 475 del 1992 
  1. All'articolo 14 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475,
il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  " 5. Chi non osserva i provvedimenti legalmente adottati di cui  ai
commi 4 e 7 dell'articolo 13 e' punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire quindici milioni  a  lire  novanta
milioni.". 
  2. Dopo l'articolo 14 del decreto legislativo 4 dicembre  1992,  n.
475, e' inserito il seguente: 
  "Art. 14-bis (Adeguamento degli allegati alle norme comunitarie)  .
- 1.  Con  regolamento  adottato  dal  Ministro  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del  lavoro
e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto  1988,  n.  400,  sono  adottate  le  modifiche  agli
allegati al  presente  decreto  necessarie  in  attuazione  di  nuove
direttive comunitarie, in materia di DPI". 
 
          Nota all'art. 11:
             -  Il  testo  vigente dell'art. 14 del D.Lgs. 4 dicembre
          1992, n.  475, e' il seguente:
             "Art. 14 (Sanzioni  e  disposizioni  penali).  -  1.  Il
          costruttore o il rappresentante del costruttore che produce
          o   pone   in  commercio  DPI  non  conformi  ai  requisiti
          essenziali di sicurezza di cui all'allegato II del presente
          decreto e' punito:
               a) se trattasi di  DPI  di  prima  categoria,  con  la
          sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da lire
          quindici milioni a lire novanta milioni;
               b) se  trattasi  di  DPI  di  seconda  categoria,  con
          l'arresto  sino a sei mesi o con l'ammenda da lire diciotto
          milioni a lire trenta milioni;
               c)  se  trattasi  di  DPI  di  terza  categoria,   con
          l'arresto da sei mesi a tre anni.
             2.  Il  costruttore  che  inizi  la produzione di DPI di
          seconda o terza categoria prima che sia stato  richiesto  o
          rilasciato  l'attestato  di certificazione CE e' punito con
          la sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma  da
          lire dieci milioni a lire sessanta milioni.
             3.  La sanzione di cui al comma 2 si applica altresi' al
          costruttore  di  DPI  di  terza  categoria  che  omette  di
          richiedere  i  controlli  di cui agli articoli 9 e 10 ed al
          costruttore di DPI di qualsiasi  categoria  che  omette  di
          effettuare la dichiarazione di cui all'art. 11 o di apporre
          il marchio CE di cui all'art. 12.
             4. Fatto salvo quanto disposto al comma 1 ed al comma 3,
          chiunque  pone in commercio DPI privi del marchio CE di cui
          all'art. 12 e' punito con la  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta
          milioni.
             5.  Chi  non osserva i provvedimenti legalmente adottati
          di cui ai commi 4  e  7  dell'art.  13  e'  punito  con  la
          sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da lire
          quindici milioni a lire novanta milioni.
             6.  Agli  effetti  delle  norme  penali,  le persone che
          effettuano le attivita' previste dagli articoli 7, 8,  9  e
          10  per  conto  degli organismi di controllo autorizzati di
          cui  all'art.  6  si  considerano  incaricati  di  pubblico
          servizio".
             -  La  legge  23  agosto  1988,  n. 400, reca disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri.    L'art. 17, comma 3, cosi'
          recita:  "3.  Con  decreto  ministeriale   possono   essere
          adottati   regolamenti  nelle  materie  di  competenza  del
          Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la
          legge   espressamente   conferisca   tale   potere.    Tali
          regolamenti,  per  materie  di competenza di piu' Ministri,
          possono  essere  adottati  con  decreti  interministeriali,
          ferma  restando la necessita' di apposita autorizzazione da
          parte  della   legge.   I   regolamenti   ministeriali   ed
          interministeriali  non  possono  dettare  norme contrarie a
          quelle dei regolamenti emanati dal  Governo.  Essi  debbono
          essere  comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri
          prima della loro emanazione".