Art. 13. 
                           Norme di rinvio 
  1. Ai fini delle procedure previste  dall'articolo  5  del  decreto
legislativo 4  dicembre  1992,  n.  475,  cosi  come  modificato  dal
presente decreto, si applica l'articolo 47  della  legge  6  febbraio
1996, n. 52. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1997 
                              SCALFARO 
                                  PRODI, Presidente del Consiglio dei 
                                  Ministri 
                                    BERSANI, Ministro dell'industria, 
                                  del commercio e dell'artigianato 
                                  DINI, Ministro degli affari esteri 
                                          FLICK, Ministro di grazia e 
                                  giustizia 
                                  CIAMPI, Ministro del tesoro 
                                    TREU, Ministro del lavoro e della 
                                  previdenza sociale 
 Visto, il Guardasigilli: FLICK 
 
          Nota all'art. 13:
             - L'art. 47 della legge 6 febbraio 1996,  n.  52,  cosi'
          recita:
             "Art.  47  (Procedure di certificazione e/o attestazione
          finalizzate alla marcatura CE). - 1. Le spese relative alle
          procedure   di   certificazione   e/o   attestazione    per
          l'apposizione  della marcatura CE, previste dalla normativa
          comunitaria, sono  a  carico  del  fabbricante  o  del  suo
          rappresentante stabilito nell'Unione europea.
             2.  Le spese relative all'autorizzazione degli organismi
          ad effettuare le procedure di cui al comma 1 sono a  carico
          dei  richiedenti. Le spese relative ai successivi controlli
          sugli organismi autorizzati sono  a  carico  di  tutti  gli
          organismi   autorizzati   per  la  medesima  tipologia  dei
          prodotti.  I  controlli  possono  avvenire  anche  mediante
          l'esame a campione dei prodotti certificati.
             3.  I proventi derivanti dalle attivita' di cui al comma
          1, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale  o
          periferica dello Stato, e dall'attivita' di cui al comma 2,
          sono  versati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato per
          essere  successivamente  riassegnati,   con   decreto   del
          Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri
          interessati  sui  capitoli destinati al funzionamento delle
          attivita' di cui ai citati commi e per l'effettuazione  dei
          controlli   successivi   sul  mercato  che  possono  essere
          effettuati    dalle    autorita'    competenti     mediante
          l'acquisizione  temporanea  a  titolo gratuito dei prodotti
          presso i produttori, i distributori ed i rivenditori.
             4. Con uno o piu' decreti dei  Ministri  competenti  per
          materia,  di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, sono
          determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe
          per le attivita' autorizzative di cui al comma 2 e  per  le
          attivita'  di  cui  al  comma  1  se  effettuate  da organi
          dell'amministrazione centrale  o  periferica  dello  Stato,
          sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonche' le
          modalita'   di  riscossione  delle  tariffe  stesse  e  dei
          proventi a copertura delle spese relative ai  controlli  di
          cui  al  comma  2.  Con  gli  stessi  decreti sono altresi'
          determinate le modalita' di erogazione dei compensi dovuti,
          in   base   alla   vigente    normativa,    al    personale
          dell'amministrazione  centrale  o  periferica  dello  Stato
          addetto alle attivita' di cui ai  medesimi  commi  1  e  2,
          nonche' le modalita' per l'acquisizione a titolo gratuito e
          la  successiva  eventuale restituzione dei prodotti ai fini
          dei controlli sul mercato effettuati dalle  amministrazioni
          vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa
          vigente.  L'effettuazione  dei  controlli  dei prodotti sul
          mercato, come disciplinati dal  presente  comma,  non  deve
          comportare  ulteriori  oneri  a  carico  del bilancio dello
          Stato.
             5. Con l'entrata in vigore dei decreti  applicativi  del
          presente    articolo,   sono   abrogate   le   disposizioni
          incompatibili   emanate   in   attuazione   di    direttive
          comunitarie in materia di certificazione CE.
             6.  In  sede di prima applicazione, il decreto di cui al
          comma 4 e' emanato entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge".