Art. 2. Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 475 del 1992 1. All'articolo 2 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, dopo il comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: " 5. I DPI che rispondono ai requisiti previsti dalle norme di cui al comma 2 si presumono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza nell'allegato II.".
Nota all'art. 2: - Il comma 2 dell'art. 2 del D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475, cosi' recita: "2. I riferimenti delle norme nazionali che traspongono le norme armonizzate sono emanati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".