Art. 2. 
  Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 475 del 1992 
  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n.  475,
dopo il comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  " 5. I DPI che rispondono ai requisiti previsti dalle norme di  cui
al comma 2 si presumono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza
nell'allegato II.". 
 
          Nota all'art. 2:
             -  Il comma 2 dell'art. 2 del D.Lgs. 4 dicembre 1992, n.
          475, cosi' recita: "2. I riferimenti delle norme  nazionali
          che  traspongono  le  norme  armonizzate  sono  emanati con
          decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio   e
          dell'artigianato  di  concerto con il Ministro del lavoro e
          della previdenza sociale,  da  pubblicarsi  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana".