Art. 3. Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 475 del 1992 1. L'articolo 3 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e' sostituito dal seguente: "Art. 3 (Requisiti essenziali di sicurezza) - 1. I DPI non possono essere immessi sul mercato e in servizio se non rispondono ai requisiti essenziali di sicurezza specificati nell'allegato II. 2. Si considerano conformi ai requisiti essenziali di cui al comma 1 i DPI muniti della marcatura CE per i quali il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario sia in grado di presentare, a richiesta, la documentazione di cui all'articolo 11, nonche', relativamente ai DPI di seconda e terza categoria, l'attestato di certificazione di cui all'articolo 7. 3. E' consentita l'immissione sul mercato di componenti di DPI non muniti della marcatura CE se sono destinati ad essere incorporati in altri DPI, purche' tali componenti non siano essenziali o indispensabili per il buon funzionamento del DPI. 4. In occasione di fiere, di esposizioni, di dimostrazioni o analoghe manifestazioni pubbliche, e' consentita la presentazione di DPI che non sono conformi alle disposizioni del presente decreto, purche' un apposito cartello apposto in modo visibile indichi chiaramente la non conformita' degli stessi e l'impossibilita' di acquistarli prima che siano resi conformi dal fabbricante o dal suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario. Al momento delle dimostrazioni devono essere prese le misure di sicurezza adeguate per assicurare la protezione delle persone.".