Art. 3. 
  Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 475 del 1992 
  1. L'articolo 3 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e'
sostituito dal seguente: 
  "Art. 3 (Requisiti essenziali di sicurezza) - 1. I DPI non  possono
essere immessi sul  mercato  e  in  servizio  se  non  rispondono  ai
requisiti essenziali di sicurezza specificati nell'allegato II. 
   2. Si considerano conformi ai requisiti essenziali di cui al comma
1 i DPI muniti della marcatura CE per i quali il fabbricante o il suo
rappresentante stabilito nel territorio comunitario sia in  grado  di
presentare, a richiesta, la documentazione di  cui  all'articolo  11,
nonche',  relativamente  ai  DPI  di  seconda  e   terza   categoria,
l'attestato di certificazione di cui all'articolo 7. 
   3. E' consentita l'immissione sul mercato di componenti di DPI non
muniti della marcatura CE se sono destinati ad essere incorporati  in
altri  DPI,  purche'  tali  componenti   non   siano   essenziali   o
indispensabili per il buon funzionamento del DPI. 
   4. In occasione di  fiere,  di  esposizioni,  di  dimostrazioni  o
analoghe manifestazioni pubbliche, e' consentita la presentazione  di
DPI che non sono conformi alle  disposizioni  del  presente  decreto,
purche'  un  apposito  cartello  apposto  in  modo  visibile  indichi
chiaramente la non conformita' degli  stessi  e  l'impossibilita'  di
acquistarli prima che siano resi conformi dal fabbricante o  dal  suo
rappresentante stabilito nel territorio comunitario. Al momento delle
dimostrazioni devono essere prese le misure di sicurezza adeguate per
assicurare la protezione delle persone.".