Art. 4. 
  Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 475 del 1992 
  1. All'articolo 4, comma 3,  del  decreto  legislativo  4  dicembre
1992, n. 475, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: 
   " a) azioni lesive con effetti superficiali prodotte da  strumenti
meccanici; 
    b) azioni  lesive  di  lieve  entita'  e  facilmente  reversibili
causate da prodotti per la pulizia;". 
  2. All'articolo 4, comma 6,  del  decreto  legislativo  4  dicembre
1992, n. 475, e' soppressa la lettera h). 
 
          Note all'art. 4:
             -  Il  testo  vigente dell'art. 4, comma 3, del D.Lgs. 4
          dicembre  1992,  n.  475,  come  sopra  modificato,  e'  il
          seguente:
             "3. Rientrano esclusivamente nella prima categoria i DPI
          che hanno la funzione di salvaguardare da:
               a)  azioni lesive con effetti superficiali prodotte da
          strumenti meccanici;
               b)  azioni  lesive  di  lieve  entita'  e   facilmente
          reversibili causate da prodotti per la pulizia;
               c) rischi derivanti dal contatto o da urti con oggetti
          caldi, che non espongano ad una temperatura superiore ai 50
          ›C;
               d)   ordinari   fenomeni   atmosferici  nel  corso  di
          attivita' professionali;
               e) urti lievi  e  vibrazioni  inidonei  a  raggiungere
          organi   vitali   ed   a   provocare  lesioni  a  carattere
          permanente;
               f) azione lesiva dei raggi solari".
             - La lettera  h)  dell'art.  4,  comma  6,  del  decreto
          legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, includeva, nella terza
          categoria dei DPI, i caschi e le visiere per motociclisti.