Art. 4. Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 475 del 1992 1. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: " a) azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici; b) azioni lesive di lieve entita' e facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia;". 2. All'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e' soppressa la lettera h).
Note all'art. 4: - Il testo vigente dell'art. 4, comma 3, del D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475, come sopra modificato, e' il seguente: "3. Rientrano esclusivamente nella prima categoria i DPI che hanno la funzione di salvaguardare da: a) azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici; b) azioni lesive di lieve entita' e facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia; c) rischi derivanti dal contatto o da urti con oggetti caldi, che non espongano ad una temperatura superiore ai 50 C; d) ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attivita' professionali; e) urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni a carattere permanente; f) azione lesiva dei raggi solari". - La lettera h) dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, includeva, nella terza categoria dei DPI, i caschi e le visiere per motociclisti.