Art. 5. 
  Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 475 del 1992 
   1. All'articolo 5 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475,
il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  " 1. Prima di procedere alla produzione di  DPI  di  seconda  o  di
terza categoria, il fabbricante o  il  rappresentante  stabilito  nel
territorio comunitario deve chiedere il  rilascio  dell'attestato  di
certificazione CE di cui all'articolo 7.". 
 
           Nota all'art. 5:
             - Il testo vigente dell'art.  5  del  DLgs.  4  dicembre
          1992, n. 475, e' il seguente:
             "1. Prima di procedere alla produzione di DPI di seconda
          o  di  terza  categoria, il fabbricante o il rappresentante
          stabilito  nel  territorio  comunitario  deve  chiedere  il
          rilascio   dell'attestato   di  certificazione  CE  di  cui
          all'art. 7.
             2.  Prima  di  commercializzare  un  DPI  di   qualsiasi
          categoria, il costruttore o un suo rappresentante residente
          nella  Comunita'  europea  deve preparare la documentazione
          tecnica di  costruzione  di  cui  all'allegato  III,  anche
          alfine di esibirla, a richiesta, all'organismo di controllo
          o all'amministrazione di vigilanza.
             3.  I  DPI  di  qualsiasi  categoria  sono oggetto della
          dichiarazione di conformita' CE di cui all'art. 11.
             4. I DPI di terza categoria sono soggetti alle procedure
          di cui agli articoli 8, 9 e 10".