Art. 5. Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 475 del 1992 1. All'articolo 5 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, il comma 1 e' sostituito dal seguente: " 1. Prima di procedere alla produzione di DPI di seconda o di terza categoria, il fabbricante o il rappresentante stabilito nel territorio comunitario deve chiedere il rilascio dell'attestato di certificazione CE di cui all'articolo 7.".
Nota all'art. 5: - Il testo vigente dell'art. 5 del DLgs. 4 dicembre 1992, n. 475, e' il seguente: "1. Prima di procedere alla produzione di DPI di seconda o di terza categoria, il fabbricante o il rappresentante stabilito nel territorio comunitario deve chiedere il rilascio dell'attestato di certificazione CE di cui all'art. 7. 2. Prima di commercializzare un DPI di qualsiasi categoria, il costruttore o un suo rappresentante residente nella Comunita' europea deve preparare la documentazione tecnica di costruzione di cui all'allegato III, anche alfine di esibirla, a richiesta, all'organismo di controllo o all'amministrazione di vigilanza. 3. I DPI di qualsiasi categoria sono oggetto della dichiarazione di conformita' CE di cui all'art. 11. 4. I DPI di terza categoria sono soggetti alle procedure di cui agli articoli 8, 9 e 10".