Art. 6. 
  Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 475 del 1992 
  1. All'articolo 6 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n.  475,
il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
  " 8. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
tramite il Ministero degli affari esteri, comunica  alla  Commissione
europea  e  agli  altri  Stati  membri   l'elenco   degli   organismi
autorizzati di cui al comma 1, indicandone i  compiti  specifici.  Il
Ministero dell'industria, del commercio e  dell'artigianato  cura  la
pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana
dell'elenco degli organismi e dei relativi  aggiornamenti  pubblicati
dalla Commissione europea nella Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
europee, completi del numero di identificazione loro attribuito dalla
Commissione europea.". 
 
          Nota all'art. 6:
             -  Il  testo  vigente  dell'art. 6 del D.Lgs. 4 dicembre
          1992, n. 475,
          e' il seguente:
             "Art. 6 (Organismi di controllo). - 1. Le  attivita'  di
          cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 sono effettuate da organismi
          di controllo autorizzati ai sensi del presente articolo.
             2.  Possono essere autorizzati organismi in possesso dei
          requisiti minimi  di  cui  all'allegato  V  e  degli  altri
          requisiti  stabiliti, unitamente al contenuto della domanda
          di    autorizzazione,    con    decreto    del    Ministero
          dell'industria,   del   commercio   e  dell'artigianato  da
          emanarsi entro trenta giorni  dall'entrata  in  vigore  del
          presente decreto.
             3.   La   domanda   di   autorizzazione   e'  presentata
          all'ispettorato  tecnico   dell'industria   del   Ministero
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
             4.   L'autorizzazione  e'  rilasciata  con  decreto  del
          Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
          del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza   sociale,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
             5.  Le  spese  per le attivita' di cui al comma 1 sono a
          totale carico del  costruttore  o  del  suo  rappresentante
          stabilito nella Comunita' europea.
             6.    Le    amministrazioni    che    hanno   rilasciato
          l'autorizzazione vigilano sull'attivita' degli organismi di
          controllo autorizzati e hanno facolta' di procedere,  anche
          attraverso  i  propri  uffici  periferici,  ad  ispezioni e
          verifiche per accertare la permanenza dei requisiti di  cui
          al  comma  1  e  il  regolare  svolgimento  delle procedure
          previste dal presente decreto.
             7. Qualora l'organismo di controllo non soddisfi piu'  i
          requisiti  di  cui al comma 1, l'autorizzazione e' revocata
          con decreto interministeriale nelle stesse forme di cui  al
          comma 4.
             8.   Il   Ministero   dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato, tramite il Ministero degli affari esteri,
          comunica alla Commissione europea e agli altri Stati membri
          l'elenco degli organismi autorizzati di  cui  al  comma  1,
          indicandone    i    compiti    specifici.    Il   Ministero
          dell'industria, del commercio e  dell'artigianato  cura  la
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
          italiana  dell'elenco  degli  organismi  e   dei   relativi
          aggiornamenti  pubblicati  dalla  Commissione europea nella
          Gazzetta Ufficiale delle Comunita'  europee,  completi  del
          numero di identificazione loro attribuito dalla Commissione
          europea".