Art. 9. 
            Nuove disposizioni in materia di marcatura CE 
  1. Dopo l'articolo 12, e' inserito il seguente: 
  "Art. 12-bis (Disposizioni  comuni  per  la  marcatura  CE).  -  1.
Qualora i DPI siano disciplinati da altre norme relative  ad  aspetti
diversi  e  che   prevedano   l'apposizione   della   marcatura   CE,
quest'ultima indica che il DPI si  presume  conforme  a  tali  norme.
Tuttavia, nel caso in cui sia lasciata al fabbricante la facolta'  di
scegliere il regime da applicare durante un periodo  transitorio,  la
marcatura CE indica che gli apparecchi soddisfano soltanto  le  norme
applicate dal fabbricante;  in  questo  caso,  nei  documenti,  nelle
avvertenze o nei fogli d'istruzione che devono  accompagnare  i  DPI,
sono riportati i riferimenti alle norme comunitarie applicate. 
   2.  La  documentazione  relativa  ai  metodi  di  attestazione  di
conformita' nonche' le istruzioni e le avvertenze dei DPI prodotti  o
commercializzati in Italia devono essere redatte in lingua italiana o
anche in lingua italiana. 
   3. Gli organismi di cui all'articolo 6  trasmettono  al  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al  Ministero  del
lavoro e della previdenza sociale le  approvazioni  rilasciate  e  le
loro revoche nonche' l'indicazione delle domande respinte. 
   4.  In  caso  di  diniego  della  certificazione  da  parte  degli
organismi cui all'articolo  6,  l'interessato  puo'  rivolgersi  alle
amministrazioni vigilanti che, entro sessanta  giorni,  procedono  al
riesame, comunicandone l'esito alle parti, con  conseguente  addebito
delle spese.".