TRADUZIONE NON UFFICIALE C.N. 448.1993 TRATTATI-2 (NOTIFICA DEPOSITARIO) PROTOCOLLO RECANTE EMENDAMENTO DEGLI ARTICOLI 1 (A), 14 (1) E 14 (3) (B) DELL'ACCORDO EUROPEO DEL 30 SETTEMBRE 1957 RELATIVO AL TRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI PERICOLOSE SU STRADA (ADR) - ADOTTATO A GINEVRA IL 28 OTTOBRE 1993 PUBBLICAZIONE DEGLI ESEMPLARI CERTIFICATI CONFORMI Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, agente in qualita' di depositario e facendo riferimento alla notifica del depositario C.N.412.1993. TRATTATI-1 del 5 novembre 1993, annunciando l'apertura alla firma del summenzionato Protocollo, ha l'onore di trasmettere in questo piego il testo di detto Protocollo, nelle due lingue in cui e' stato redatto, in annesso alla presente notifica. Il presente Protocollo entrera' in vigore un mese dopo la data alla quale tutte le Parti contraenti all'Accordo lo avranno firmato senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione o avranno depositato i loro strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, a seconda dei casi, secondo l'articolo 6. Il 10 gennaio 1994 All'attenzione dei servizi dei trattati dei Ministeri degli affari esteri e delle organizzazioni internazionali interessate. C.N.448.1993.TRATTATI-2 (annesso) PROTOCOLLO DI EMENDAMENTO DELL'ARTICOLO 1 (a), ARTICOLO 14(1) E ARTICOLO 14(3) (b) DELL' ACCORDO EUROPEO DEL 30 SETTEMBRE 1957 RELATIVO AL TRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI PERICOLOSE SU STRADA (ADR) LE PARTI AL PRESENTE PROTOCOLLO, IN CONSIDERAZIONE delle disposizioni dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), fatto a Ginevra il 30 settembre 1957 (in appresso denominato "l'Accordo") relativo alla definizione del termine "veicolo" all'Articolo 1 (a), ed alla procedura per l'emendamento degli annessi all'Accordo, in particolare la norma dell'Articolo 14 (1) dell'Accordo; NOTANDO, per quanto riguarda la procedura di emendamento degli Annessi che le Parti contraenti all'Accordo hanno incontrato difficolta' per l'attuazione, nei tempi previsti dall'Articolo 14 (3) dell'Accordo, degli adempimenti interni previsti per l'entrata in vigore degli emendamenti; NOTANDO inoltre le opinioni del Gruppo di Lavoro sul Trasporto delle merci pericolose facente capo al Comitato per il trasporto interno della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, e le proposte dei Governi di Austria e Francia volte ad emendare l'Accordo, CONVENGONO quanto segue: Articolo 1 Emendamento all'Articolo 1 (a) dell'Accordo L'Articolo 1 (a) dell'Accordo sara' emendato nel senso seguente: "(a) IL termine "veicolo" indica ogni veicolo a motore diverso da un veicolo appartenente o alle dipendenze delle forze armate di una Parte contraente, previsto per circolare su strada, completo o incompleto, avente almeno quattro ruote, la cui velocita' massima progettata sia superiore a 25 km/h, assieme ai suoi rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si muovono su rotaie, dei trattori agricoli e forestali e di tutti i macchinari mobili".