(Protocollo- art. 1)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE 
   C.N. 448.1993 TRATTATI-2 (NOTIFICA DEPOSITARIO) 
    PROTOCOLLO RECANTE EMENDAMENTO DEGLI ARTICOLI 1 (A), 14 (1) E 
  14 (3) (B) DELL'ACCORDO EUROPEO DEL 30 SETTEMBRE 1957 RELATIVO AL 
   TRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI PERICOLOSE SU STRADA (ADR) - 
                ADOTTATO A GINEVRA IL 28 OTTOBRE 1993 
         PUBBLICAZIONE DEGLI ESEMPLARI CERTIFICATI CONFORMI 
   Il Segretario generale dell'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite,
agente in qualita' di depositario e facendo riferimento alla notifica
del  depositario  C.N.412.1993.  TRATTATI-1  del  5  novembre   1993,
annunciando l'apertura alla firma del  summenzionato  Protocollo,  ha
l'onore di trasmettere in questo piego il testo di detto  Protocollo,
nelle due lingue in cui e' stato redatto, in  annesso  alla  presente
notifica. 
   Il presente Protocollo entrera' in vigore un  mese  dopo  la  data
alla quale tutte le Parti contraenti all'Accordo lo  avranno  firmato
senza riserva di  ratifica,  di  accettazione  o  di  approvazione  o
avranno depositato i loro strumenti di ratifica, di accettazione,  di
approvazione o di adesione, a seconda dei casi, secondo l'articolo 6. 
                         Il 10 gennaio 1994 
All'attenzione dei servizi dei trattati dei  Ministeri  degli  affari
      esteri e delle organizzazioni internazionali interessate. 
C.N.448.1993.TRATTATI-2 (annesso) 
           PROTOCOLLO DI EMENDAMENTO DELL'ARTICOLO 1 (a), 
          ARTICOLO 14(1) E ARTICOLO 14(3) (b) DELL' ACCORDO 
         EUROPEO DEL 30 SETTEMBRE 1957 RELATIVO AL TRASPORTO 
         INTERNAZIONALE DI MERCI PERICOLOSE SU STRADA (ADR) 
   LE PARTI AL PRESENTE PROTOCOLLO, 
   IN CONSIDERAZIONE delle disposizioni dell'Accordo europeo relativo
al trasporto internazionale di  merci  pericolose  su  strada  (ADR),
fatto  a  Ginevra  il  30  settembre  1957  (in  appresso  denominato
"l'Accordo")  relativo  alla  definizione   del   termine   "veicolo"
all'Articolo 1 (a), ed alla procedura per l'emendamento degli annessi
all'Accordo,  in  particolare   la   norma   dell'Articolo   14   (1)
dell'Accordo; 
   NOTANDO, per quanto riguarda la  procedura  di  emendamento  degli
Annessi  che  le  Parti  contraenti  all'Accordo   hanno   incontrato
difficolta' per l'attuazione, nei tempi previsti dall'Articolo 14 (3)
dell'Accordo, degli adempimenti interni  previsti  per  l'entrata  in
vigore degli emendamenti; 
   NOTANDO inoltre le opinioni del Gruppo  di  Lavoro  sul  Trasporto
delle merci pericolose facente capo  al  Comitato  per  il  trasporto
interno della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite,
e le proposte dei Governi di Austria  e  Francia  volte  ad  emendare
l'Accordo, 
   CONVENGONO quanto segue: 
                             Articolo 1 
             Emendamento all'Articolo 1 (a) dell'Accordo 
   L'Articolo 1 (a) dell'Accordo sara' emendato nel senso seguente: 
   "(a) IL termine "veicolo" indica ogni veicolo a motore diverso  da
un veicolo appartenente o alle dipendenze delle forze armate  di  una
Parte contraente,  previsto  per  circolare  su  strada,  completo  o
incompleto, avente almeno quattro ruote,  la  cui  velocita'  massima
progettata sia superiore a 25 km/h,  assieme  ai  suoi  rimorchi,  ad
eccezione dei veicoli che si muovono su rotaie, dei trattori agricoli
e forestali e di tutti i macchinari mobili".