(Protocollo- art. 2)
                             Articolo 2 
            Emendamento all'Articolo 14 (1) dell'Accordo 
    L'Articolo 14, paragrafo  (1)  dell'Accordo  sara'  emendato  nel
senso seguente: 
   " 1.  Indipendentemente  dalla  procedura  di  revisione  prevista
all'Articolo 13, ogni Parte contraente potra'  proporre  uno  o  piu'
emendamenti agli  Annessi  al  presente  Accordo.  A  tal  fine  essa
trasmettera' il testo relativo al Segretario generale  delle  Nazioni
Unite. Il Segretario generale potra' anche proporre emendamenti  agli
Annessi al presente Accordo al fine di garantire la  concordanza  tra
quegli Annessi ed altri accordi internazionali relativi al  trasporto
di merci pericolose. 
   Inoltre egli puo' proporre emendamenti agli  Annessi  al  presente
Accordo, adottati dal Gruppo di Lavoro per il trasporto  delle  merci
pericolose facente capo al Comitato per il  trasporto  interno  della
Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, su  richiesta
del Gruppo di Lavoro".