Articolo 2 Emendamento all'Articolo 14 (1) dell'Accordo L'Articolo 14, paragrafo (1) dell'Accordo sara' emendato nel senso seguente: " 1. Indipendentemente dalla procedura di revisione prevista all'Articolo 13, ogni Parte contraente potra' proporre uno o piu' emendamenti agli Annessi al presente Accordo. A tal fine essa trasmettera' il testo relativo al Segretario generale delle Nazioni Unite. Il Segretario generale potra' anche proporre emendamenti agli Annessi al presente Accordo al fine di garantire la concordanza tra quegli Annessi ed altri accordi internazionali relativi al trasporto di merci pericolose. Inoltre egli puo' proporre emendamenti agli Annessi al presente Accordo, adottati dal Gruppo di Lavoro per il trasporto delle merci pericolose facente capo al Comitato per il trasporto interno della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, su richiesta del Gruppo di Lavoro".