Articolo 3 Emendamento all'Articolo 14 (3) dell'Accordo L'Articolo 14, paragrafo (3) (b) dell'Accordo sara' emendato come segue: "b) La Parte contraente, o se del caso il Segretario generale, che presenta la proposta di emendamento in conformita' con il paragrafo 1 del presente articolo, puo' specificare nella proposta ai fini dell'entrata in vigore dell'emendamento, qualora sia accettato, un periodo superiore ad una durata di tre mesi".