Articolo 4 Firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione 1. Le Parti contraenti dell'Accordo possono divenire Parti contraenti del presente Protocollo: (a) mediante la firma; (b) depositando uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione dopo la firma, con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione; (c) depositando uno strumento di adesione. 2. Il presente Protocollo sara' aperto alla firma presso l'Ufficio del Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa, Ginevra, dal 28 ottobre 1993 al 31 gennaio 1994.