(Protocollo- art. 4)
                             Articolo 4 
       Firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione 
   1.  Le  Parti  contraenti  dell'Accordo  possono  divenire   Parti
contraenti del presente Protocollo: 
   (a) mediante la firma; 
   (b) depositando uno strumento di ratifica, di  accettazione  o  di
approvazione dopo la firma, con riserva di ratifica, di  accettazione
o di approvazione; 
   (c) depositando uno strumento di adesione. 
   2. Il presente Protocollo sara' aperto alla firma presso l'Ufficio
del Segretario esecutivo della Commissione  economica  per  l'Europa,
Ginevra, dal 28 ottobre 1993 al 31 gennaio 1994.