Art. 2.
  1.  La  lettera b) del numero 2) dell'articolo 2 del regolamento di
cui all'articolo 1, comma 1, e' sostituita dalla seguente:
   " b) di un anno per ogni figlio vivente;".
  2.  Le  lettere  d)  ed  e)  del  numero  2)  dell'articolo  2  del
regolamento di cui al comma 1 sono sostituite dalla seguente:
   "  d) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque
non superiore a tre anni, a favore dei cittadini che  hanno  prestato
servizio  militare  volontario di leva e di leva prolungata, ai sensi
della legge 24 dicembre 1986, n. 958. Si prescinde dal limite di eta'
per i candidati che siano dipendenti civili di ruolo delle  pubbliche
amministrazioni,  per  gli  ufficiali  e sottufficiali dell'Esercito,
della Marina o dell'Aeronautica cessati d'autorita' o a domanda;  per
gli  ufficiali,  ispettori,  sovrintendenti, appuntati, carabinieri e
finanzieri in servizio permanente dell'Arma  dei  carabinieri  e  del
Corpo   della   guardia  di  finanza,  nonche'  delle  corrispondenti
qualifiche degli altri Corpi di polizia. Si prescinde  parimenti  dal
limite di eta' per i dipendenti collocati a riposo ai sensi dell'art.
3, comma 51, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;".
  3.  Il comma 3 dell'articolo 2 del regolamento di cui al comma 1 e'
sostituito dal seguente:
  " 3. Non possono accedere agli impieghi coloro  che  siano  esclusi
dall'elettorato  politico  attivo,  nonche'  coloro  che  siano stati
destituiti   o   dispensati   dall'impiego   presso   una    pubblica
amministrazione  per  persistente  insufficiente  rendimento,  ovvero
siano stati dichiarati decaduti  da  un  impiego  statale,  ai  sensi
dell'articolo  127,  primo  comma,  lettera d), del testo unico delle
disposizioni concernenti lo  statuto  degli  impiegati  civili  dello
Stato,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3.".
  4. Dopo il comma 7 dell'articolo 2 del regolamento di cui al  comma
1 e' aggiunto il seguente:
  "7-bis.  I  cittadini  italiani soggetti all'obbligo di leva devono
comprovare di essere in posizione  regolare  nei  confronti  di  tale
obbligo.".
 
          Note all'art. 2:
             -  La  legge  24 dicembre 1986, n. 958, reca: "Norme sul
          servizio  militare  di  leva  e   sulla   ferma   di   leva
          prolungata".
             -  Si  riporta  il  testo del comma 51 dell'art. 3 della
          legge  n.    537/1993  (Interventi  correttivi  di  finanza
          pubblica);  "51.  Il dipendente collocato in disponibilita'
          puo' essere trasferito ad un posto vacante presso  un'altra
          amministrazione secondo le ordinarie procedure di mobilita'
          volontaria  e  d'ufficio. Il collocamento in disponibilita'
          cessa dalla data di  effettiva  presa  di  servizio  presso
          altra amministrazione. Nel caso di mancata accettazione del
          trasferimento  da parte del dipendente ovvero quando non vi
          siano  posti  vacanti,  l'amministrazione  di   provenienza
          dispone  la cessazione del rapporto di servizio a decorrere
          dal  termine  del  periodo di disponibilita'. Al dipendente
          collocato a riposo non si applicano i limiti  di  eta'  per
          l'accesso ai pubblici concorsi".
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  127,  primo comma,
          lettera d), del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
             "Oltre che nel caso previsto dall'art.  63,  l'impiegato
          incorre nella decadenza dall'impiego:
              a)-c) (omissis);
               d)  quando  sia  accertato che l'impiego fu conseguito
          mediante la produzione di  documenti  falsi  o  viziati  da
          invalidita' non sanabile".