Art. 3.
       Scritture contabili degli esercenti arti e professioni
  1.  I  registri  tenuti  ai  fini  dell'imposta sul valore aggiunto
sostituiscono il registro di cui all'articolo 19,  primo  comma,  del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
qualora vi siano separate annotazioni delle operazioni non soggette a
registrazione ai fini della suddetta  imposta.  Nell'ipotesi  in  cui
l'incasso  o  il pagamento non sia avvenuto nell'anno di annotazione,
nei registri deve essere riportato,  con  riferimento  alle  distinte
operazioni,  l'importo  complessivo dei mancati incassi o dei mancati
pagamenti.  I  singoli  ammontari  relativi  ai  predetti  incassi  o
pagamenti  devono essere annotati nei registri stessi con riferimento
al periodo d'imposta in cui vengono ricevuti o effettuati.
  2. I contribuenti di cui all'articolo 19, primo comma, del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono
optare per il  regime  di  contabilita'  ordinaria,  per  il  periodo
d'imposta  in  corso,  nella  dichiarazione annuale ai fini dell'IVA,
relativa all'anno precedente, o  nella  dichiarazione  di  inizio  di
attivita'.  L'opzione ha effetto fino a quando non sia revocata e, in
ogni caso, per almeno un triennio. In tal caso devono tenere:
    a)  il registro nel quale annotare cronologicamente le operazioni
produttive di componenti positivi e  negativi  di  reddito  integrate
dalle  movimentazioni  finanziarie inerenti all'esercizio dell'arte o
professione, compresi gli utilizzi delle somme  percepite,  ancorche'
estranei  all'esercizio  dell'arte  o professione nonche' gli estremi
dei conti correnti bancari utilizzati per le movimentazioni predette;
    b)  i  registri  obbligatori  ai  fini  dell'imposta  sul  valore
aggiunto;
    c)  il  registro  dei beni ammortizzabili con le modalita' di cui
all'articolo 16, primo,  secondo  e  terzo  comma,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, fermo restando
la  facolta'  di  eseguire le annotazioni esclusivamente nel registro
degli acquisti tenuto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
  3. Dalla data di entrata in vigore del  presente  regolamento  sono
abrogati  i  commi  3 e 4 dell'articolo 19 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' la lettera b-bis)
del comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 1989,  n.  69,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 27 aprile 1989, n. 154,
introdotta dall'articolo 8, comma 6-ter, del decreto-legge 27  aprile
1990,  n.  90,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 giugno
1990, n. 165.
 
          Nota all'art. 3:
             - Si riporta il testo dell'art.  19,  primo  comma,  del
          D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600:
             "Le  persone fisiche che esercitano arti e professioni e
          le societa' o associazioni fra artisti e professionisti, di
          cui alle lettere e) ed f) dell'art. 13, devono  o  annotare
          cronologicamente in un apposito registro le somme percepite
          sotto   qualsiasi   forma  e  denominazione  nell'esercizio
          dell'arte  o  dela   professione,   anche   a   titolo   di
          partecipazione   agli   utili,   indicando   per   ciascuna
          riscossione:
               a)  il  relativo  importo,  al  lordo e al netto della
          parte che costituisce rimborso di spese diverse  da  quelle
          inerenti   alla   produzione   del   reddito  eventualmente
          anticipate per conto del  soggetto  che  ha  effettuato  il
          pagamento, e l'ammontare della ritenuta d'acconto subita;
               b) le generalita', il comune di residenza anagrafica e
          l'indirizzo del soggetto che ha effettuato il pagamento;
               c)  gli  estremi della fattura, parcella, nota o altro
          documento emesso".
             - Per il testo dell'art.  16  del  D.P.R.  29  settembre
          1973, n. 600, si veda in nota all'art. 2.
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  19,  commi terzo e
          quarto, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600:
             "Il contribuente puo' tenere registri distinti  per  gli
          incassi  e per i pagamenti, nel qual caso tali registri, se
          contengono tutti i dati richiesti  dal  D.P.R.  26  ottobre
          1972,  n. 633, e sono tenuti con le modalita' ivi previste,
          sostituiscono a tutti gli effetti quelli prescritti ai fini
          dell'imposta sul valore aggiunto.
             I contribuenti indicati nel primo comma che nel  periodo
          di  imposta  precedente  hanno  percepito  compensi  per un
          ammontare superiore a 360 milioni di lire sono  soggetti  a
          regime  di contabilita' ordinaria per il periodo di imposta
          successivo e devono tenere:
               a) il registro nel quale annotare cronologicamente  le
          operazioni  produttive di componenti positivi e negativi di
          reddito integrate dalle movimentazioni finanziarie inerenti
          all'esercizio  dell'arte  o   professione,   compresi   gli
          utilizzi  delle  somme  percepite,  ancorche' all'esercizio
          dell'arte o  professione  nonche'  gli  estremi  dei  conti
          correnti bancari utilizzati per le movimentazioni predette;
               b)  i  registri  obbligatori  ai fini dell'imposta sul
          valore aggiunto;
               c)  il  registro  dei  beni  ammortizzabili   con   le
          modalita' di cui
          all'art. 16, primo, secondo e terzo comma;
               d)  apposite scritture nelle quali vanno indicati, con
          i criteri e le modalita' di cui all'art. 21, i  compensi  e
          le  altre  somme  erogate  a  soggetti  che  prestano,  nei
          confronti dell'esercente l'arte o la professione, attivita'
          lavorativa non di lavoro dipendente".
             - Si riporta il testo della lettera b-bis) del  comma  1
          dell'art.    10  del  decreto-legge  2  marzo  1989, n. 69,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile  1989,
          n.   15,   introdotta   dall'art.   8,   comma  6-ter,  del
          decreto-legge  27  aprile  1990,  n.  90,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165:  "b-bis)
          i  soggetti  indicati  nell'art.  50  del testo unico delle
          imposte sui redditi  provato  con  il  citato  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  n.  917  del  l986,  che nel
          periodo d'imposta precedente hanno percepito  compensi  per
          un  ammontare  non superiore a 360 milioni di lire, possono
          optare per il regime di contabilita' ordinaria  di  cui  al
          comma  quarto dell'art. 19 del decreto del Presidente della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".