Art. 3. Scritture contabili degli esercenti arti e professioni 1. I registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sostituiscono il registro di cui all'articolo 19, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, qualora vi siano separate annotazioni delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. Nell'ipotesi in cui l'incasso o il pagamento non sia avvenuto nell'anno di annotazione, nei registri deve essere riportato, con riferimento alle distinte operazioni, l'importo complessivo dei mancati incassi o dei mancati pagamenti. I singoli ammontari relativi ai predetti incassi o pagamenti devono essere annotati nei registri stessi con riferimento al periodo d'imposta in cui vengono ricevuti o effettuati. 2. I contribuenti di cui all'articolo 19, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono optare per il regime di contabilita' ordinaria, per il periodo d'imposta in corso, nella dichiarazione annuale ai fini dell'IVA, relativa all'anno precedente, o nella dichiarazione di inizio di attivita'. L'opzione ha effetto fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio. In tal caso devono tenere: a) il registro nel quale annotare cronologicamente le operazioni produttive di componenti positivi e negativi di reddito integrate dalle movimentazioni finanziarie inerenti all'esercizio dell'arte o professione, compresi gli utilizzi delle somme percepite, ancorche' estranei all'esercizio dell'arte o professione nonche' gli estremi dei conti correnti bancari utilizzati per le movimentazioni predette; b) i registri obbligatori ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; c) il registro dei beni ammortizzabili con le modalita' di cui all'articolo 16, primo, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, fermo restando la facolta' di eseguire le annotazioni esclusivamente nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. 3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' la lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, introdotta dall'articolo 8, comma 6-ter, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.
Nota all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 19, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: "Le persone fisiche che esercitano arti e professioni e le societa' o associazioni fra artisti e professionisti, di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 13, devono o annotare cronologicamente in un apposito registro le somme percepite sotto qualsiasi forma e denominazione nell'esercizio dell'arte o dela professione, anche a titolo di partecipazione agli utili, indicando per ciascuna riscossione: a) il relativo importo, al lordo e al netto della parte che costituisce rimborso di spese diverse da quelle inerenti alla produzione del reddito eventualmente anticipate per conto del soggetto che ha effettuato il pagamento, e l'ammontare della ritenuta d'acconto subita; b) le generalita', il comune di residenza anagrafica e l'indirizzo del soggetto che ha effettuato il pagamento; c) gli estremi della fattura, parcella, nota o altro documento emesso". - Per il testo dell'art. 16 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, si veda in nota all'art. 2. - Si riporta il testo dell'art. 19, commi terzo e quarto, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: "Il contribuente puo' tenere registri distinti per gli incassi e per i pagamenti, nel qual caso tali registri, se contengono tutti i dati richiesti dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e sono tenuti con le modalita' ivi previste, sostituiscono a tutti gli effetti quelli prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. I contribuenti indicati nel primo comma che nel periodo di imposta precedente hanno percepito compensi per un ammontare superiore a 360 milioni di lire sono soggetti a regime di contabilita' ordinaria per il periodo di imposta successivo e devono tenere: a) il registro nel quale annotare cronologicamente le operazioni produttive di componenti positivi e negativi di reddito integrate dalle movimentazioni finanziarie inerenti all'esercizio dell'arte o professione, compresi gli utilizzi delle somme percepite, ancorche' all'esercizio dell'arte o professione nonche' gli estremi dei conti correnti bancari utilizzati per le movimentazioni predette; b) i registri obbligatori ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; c) il registro dei beni ammortizzabili con le modalita' di cui all'art. 16, primo, secondo e terzo comma; d) apposite scritture nelle quali vanno indicati, con i criteri e le modalita' di cui all'art. 21, i compensi e le altre somme erogate a soggetti che prestano, nei confronti dell'esercente l'arte o la professione, attivita' lavorativa non di lavoro dipendente". - Si riporta il testo della lettera b-bis) del comma 1 dell'art. 10 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 15, introdotta dall'art. 8, comma 6-ter, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165: "b-bis) i soggetti indicati nell'art. 50 del testo unico delle imposte sui redditi provato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del l986, che nel periodo d'imposta precedente hanno percepito compensi per un ammontare non superiore a 360 milioni di lire, possono optare per il regime di contabilita' ordinaria di cui al comma quarto dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".