Art. 2.
                      Competenze del Ministero
           delle risorse agricole, alimentari e forestali

  1.  Il  Ministero  delle  risorse  agricole, alimentari e forestali
rappresenta l'autorita' unica a livello nazionale responsabile per le
prestazioni  concernenti  la  qualita'  ed  effettua il coordinamento
delle   attivita'   tecnico-amministrative   e   tecnico-scientifiche
relative all'attuazione della direttiva.
  2. Per lo svolgimento delle attivita' tecniche a carattere centrale
relative  all'attuazione  della direttiva, il Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali si avvale della collaborazione degli
istituti di ricerca e di sperimentazione agraria di cui alla legge 20
marzo 1975, n. 70.
 
Nota all'art. 2:
             - La legge 20 marzo 1975, n. 70, reca  disposizioni  sul
          riordinamento  degli enti pubblici e del rapporto di lavoro
          del personale dipendente.