Art. 2. Competenze del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali 1. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali rappresenta l'autorita' unica a livello nazionale responsabile per le prestazioni concernenti la qualita' ed effettua il coordinamento delle attivita' tecnico-amministrative e tecnico-scientifiche relative all'attuazione della direttiva. 2. Per lo svolgimento delle attivita' tecniche a carattere centrale relative all'attuazione della direttiva, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali si avvale della collaborazione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.
Nota all'art. 2: - La legge 20 marzo 1975, n. 70, reca disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente.