Art. 3.
                      Competenze delle regioni

  1.   I   servizi  fitosanitari  regionali,  istituiti  con  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, svolgono le seguenti funzioni:
    a)  applicazione  sul  territorio  delle  direttive relative alla
commercializzazione  dei materiali di moltiplicazione delle piante da
frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti;
    b) controlli anche a campione, oggetto della direttiva, presso la
aziende    dei   fornitori   e   le   relative   autorizzazioni   per
l'accreditamento  dei  fornitori  e  per il rilascio del documento di
commercializzazione;
    c)  vigilanza  sul  territorio  ai  fini  dell'applicazione della
direttiva;
    d) accreditamento dei laboratori che intendono effettuare analisi
relative  ai  requisiti  di  qualita'  delle  produzioni vivaistiche,
nonche'  le  ispezioni  nei  laboratori autorizzati per verificare il
rispetto   delle   prescrizioni   contenute   nei   provvedimenti  di
autorizzazione;
    e)  comunicazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari
e  forestali  delle  autorizzazioni concesse per l'accreditamento dei
fornitori e dei laboratori nonche' delle relative revoche.
  2.  Per lo svolgimento dei compiti di cui alle lettere a), b), c) e
d)  del comma 1, i servizi fitosanitari regionali si possono avvalere
del  personale  di  cui  ai  commi  2 e 3 dell'articolo 5 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 536.
 
           Nota all'art. 3:
             - Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536,  reca
          attuazione della direttiva 91/683/CEE concernente le misure
          di  protezione  contro l'introduzione negli Stati membri di
          organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali. L'art.
          5, recita:
             "Art. 5 (Competenze dei servizi fitosanitari regionali).
          - 1. Ai servizi fitosanitari regionali compete:
               a)  l'applicazione  sul  territorio  delle   direttive
          fitosanitarie recepite nell'ordinamento nazionale;
               b)  i controlli fitosanitari anche per sondaggio, e la
          vigilanza sui vegetali e prodotti vegetali,  oggetto  della
          direttiva,     nelle    fasi    di    produzione    e    di
          commercializzazione,  e  il   controllo   e   le   relative
          autorizzazioni   per  il  rilascio  del  'passaporto  delle
          piante';
               c) la certificazione fitosanitaria per  i  vegetali  e
          prodotti vegetali destinati ai Paesi terzi;
               d)  l'effettuazione  dei  controlli  fitosanitari  sui
          punti di entrata del territorio nazionale;
               e)  la  vigilanza  sullo  stato  fitosanitario   delle
          colture agrarie, forestali ed ornamentali, nonche' dei loro
          prodotti   e  sugli  esami  di  laboratorio  del  materiale
          vegetale;
               f) la proposta di interventi di lotta obbligatoria  ed
          il controllo sulla loro esecuzione;
               g) la raccolta e la divulgazione di dati relativi alla
          presenza  e alla diffusione di organismi nocivi ai vegetali
          e ai prodotti vegetali a livello regionale;
               h) la registrazione dei produttori e degli importatori
          dei vegetali e dei prodotti vegetali sottoposti  al  regime
          fitosanitario nonche' la tenuta del registro regionale;
               i)   la   effettuazione  di  indagini  sistematiche  e
          periodiche per verificare la presenza di  organismi  nocivi
          nelle  zone  protette  di  cui all'art. 8, lettera c), e la
          comunicazione  al  Servizio  fitosanitario  centrale  della
          eventuale scoperta di tali organismi.
             2.  Per  lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1; i
          servizi fitosanitari regionali si  avvalgono  di  personale
          qualificato,   comunicandone   i  nominativi  al  Ministero
          dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della
          produzione agricola, ai fini della iscrizione nel  registro
          di cui all'art. 4, lettera g).
             3.  Il  personale di cui al comma 2 svolge i compiti dei
          delegati speciali per le malattie delle piante, di cui agli
          articoli 3  e  9  della  legge  18  giugno  1931,  n.  987,
          esercitandone i relativi poteri".