Art. 3. Competenze delle regioni 1. I servizi fitosanitari regionali, istituiti con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, svolgono le seguenti funzioni: a) applicazione sul territorio delle direttive relative alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti; b) controlli anche a campione, oggetto della direttiva, presso la aziende dei fornitori e le relative autorizzazioni per l'accreditamento dei fornitori e per il rilascio del documento di commercializzazione; c) vigilanza sul territorio ai fini dell'applicazione della direttiva; d) accreditamento dei laboratori che intendono effettuare analisi relative ai requisiti di qualita' delle produzioni vivaistiche, nonche' le ispezioni nei laboratori autorizzati per verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione; e) comunicazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali delle autorizzazioni concesse per l'accreditamento dei fornitori e dei laboratori nonche' delle relative revoche. 2. Per lo svolgimento dei compiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, i servizi fitosanitari regionali si possono avvalere del personale di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536.
Nota all'art. 3: - Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, reca attuazione della direttiva 91/683/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali. L'art. 5, recita: "Art. 5 (Competenze dei servizi fitosanitari regionali). - 1. Ai servizi fitosanitari regionali compete: a) l'applicazione sul territorio delle direttive fitosanitarie recepite nell'ordinamento nazionale; b) i controlli fitosanitari anche per sondaggio, e la vigilanza sui vegetali e prodotti vegetali, oggetto della direttiva, nelle fasi di produzione e di commercializzazione, e il controllo e le relative autorizzazioni per il rilascio del 'passaporto delle piante'; c) la certificazione fitosanitaria per i vegetali e prodotti vegetali destinati ai Paesi terzi; d) l'effettuazione dei controlli fitosanitari sui punti di entrata del territorio nazionale; e) la vigilanza sullo stato fitosanitario delle colture agrarie, forestali ed ornamentali, nonche' dei loro prodotti e sugli esami di laboratorio del materiale vegetale; f) la proposta di interventi di lotta obbligatoria ed il controllo sulla loro esecuzione; g) la raccolta e la divulgazione di dati relativi alla presenza e alla diffusione di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali a livello regionale; h) la registrazione dei produttori e degli importatori dei vegetali e dei prodotti vegetali sottoposti al regime fitosanitario nonche' la tenuta del registro regionale; i) la effettuazione di indagini sistematiche e periodiche per verificare la presenza di organismi nocivi nelle zone protette di cui all'art. 8, lettera c), e la comunicazione al Servizio fitosanitario centrale della eventuale scoperta di tali organismi. 2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1; i servizi fitosanitari regionali si avvalgono di personale qualificato, comunicandone i nominativi al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, ai fini della iscrizione nel registro di cui all'art. 4, lettera g). 3. Il personale di cui al comma 2 svolge i compiti dei delegati speciali per le malattie delle piante, di cui agli articoli 3 e 9 della legge 18 giugno 1931, n. 987, esercitandone i relativi poteri".