Art. 4.
                     Provvedimenti ministeriali

  1.  Il  Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali con
proprio decreto provvede a:
    a)   recepire  le  direttive  di  natura  esclusivamente  tecnica
relative  alla  commercializzazione  dei materiali di moltiplicazione
delle  piante  da  frutto  e  delle  piante  da frutto destinate alla
produzione di frutti;
    b)  recepire  le  schede  tecniche  di  cui  all'articolo 4 della
direttiva;
    c)    determinare   gli   standards   tecnici   per   l'esercizio
dell'attivita' di vigilanza e di controllo;
    d)  fissare  i  criteri  e le modalita', sentito il Ministero del
tesoro,  per determinare i compensi che i competenti organi regionali
potranno richiedere ai fornitori per l'effettuazione dei controlli di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del presente regolamento.