Art. 4. Provvedimenti ministeriali 1. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali con proprio decreto provvede a: a) recepire le direttive di natura esclusivamente tecnica relative alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti; b) recepire le schede tecniche di cui all'articolo 4 della direttiva; c) determinare gli standards tecnici per l'esercizio dell'attivita' di vigilanza e di controllo; d) fissare i criteri e le modalita', sentito il Ministero del tesoro, per determinare i compensi che i competenti organi regionali potranno richiedere ai fornitori per l'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del presente regolamento.