Art. 5.
                         Registro nazionale

  1.  E'  istituito  presso  il  Ministero  delle  risorse  agricole,
alimentari  e  forestali  il  Registro nazionale delle varieta' delle
piante da frutto ammesse alla commercializzazione.
  2.  I  fornitori  interessati  a  richiedere  l'iscrizione  di  una
varieta' al citato Registro presentano domanda corredata dei seguenti
allegati:
    a)  copia  della  documentazione  relativa alla descrizione della
varieta'  presentata  per  il  brevetto  in  caso  di  varieta'  gia'
brevettata o in corso di brevettazione;
    b)  descrizione  della  varieta' secondo le normative dell'Unione
internazionale per la protezione delle varieta' vegetali (U.P.O.V.) e
comunque  tale  da rendere la varieta' sicuramente identificabile nel
caso di varieta' non tutelata da brevetto;
    c)  una  dichiarazione  sottoscritta dal richiedente in cui viene
indicato  il  luogo  di  conservazione del germoplasma e sottoscritta
anche dal responsabile della conservazione nel caso in cui questo sia
persona diversa dal richiedente.
  3. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali puo'
delegare, con apposite convenzioni, senza oneri a carico del bilancio
statale,  la tenuta di detto registro a persone giuridiche di diritto
pubblico  che  in  base  al proprio statuto esercitino esclusivamente
funzioni di pubblico interesse, purche' la persona giuridica e i suoi
membri non abbiano interessi personali circa la tenuta del registro.
  4.  Il Registro contiene appositi capitoli nei quali sono iscritti,
a  cura  del medesimo Ministero o delle persone giuridiche di diritto
pubblico  e  privato  da  esso  delegate, i fornitori ed i laboratori
autorizzati.
  5.  Con  decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali viene determinato l'ammontare dei diritti da porre a carico
dei  richiedenti  l'iscrizione al registro e le relative modalita' di
versamento.  L'ammontare  dei  diritti dovra' coprire tutti gli oneri
necessari all'istituzione ed alla tenuta del suddetto Registro.