Art. 5. Registro nazionale 1. E' istituito presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali il Registro nazionale delle varieta' delle piante da frutto ammesse alla commercializzazione. 2. I fornitori interessati a richiedere l'iscrizione di una varieta' al citato Registro presentano domanda corredata dei seguenti allegati: a) copia della documentazione relativa alla descrizione della varieta' presentata per il brevetto in caso di varieta' gia' brevettata o in corso di brevettazione; b) descrizione della varieta' secondo le normative dell'Unione internazionale per la protezione delle varieta' vegetali (U.P.O.V.) e comunque tale da rendere la varieta' sicuramente identificabile nel caso di varieta' non tutelata da brevetto; c) una dichiarazione sottoscritta dal richiedente in cui viene indicato il luogo di conservazione del germoplasma e sottoscritta anche dal responsabile della conservazione nel caso in cui questo sia persona diversa dal richiedente. 3. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali puo' delegare, con apposite convenzioni, senza oneri a carico del bilancio statale, la tenuta di detto registro a persone giuridiche di diritto pubblico che in base al proprio statuto esercitino esclusivamente funzioni di pubblico interesse, purche' la persona giuridica e i suoi membri non abbiano interessi personali circa la tenuta del registro. 4. Il Registro contiene appositi capitoli nei quali sono iscritti, a cura del medesimo Ministero o delle persone giuridiche di diritto pubblico e privato da esso delegate, i fornitori ed i laboratori autorizzati. 5. Con decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali viene determinato l'ammontare dei diritti da porre a carico dei richiedenti l'iscrizione al registro e le relative modalita' di versamento. L'ammontare dei diritti dovra' coprire tutti gli oneri necessari all'istituzione ed alla tenuta del suddetto Registro.