Art. 6.
                       Obblighi dei fornitori

  1.  I  soggetti  che  producono  o  commercializzano  materiali  di
moltiplicazione  di  piante da frutto o le piante da frutto destinate
alla produzione di frutti, sono tenuti a:
    a)   richiedere   l'autorizzazione   al   servizio  fitosanitario
regionale  competente  per  territorio,  presentando apposita domanda
corredata  della  documentazione  necessaria  a comprovare che i loro
prodotti   rispondono,   geneticamente   e   qualitativamente,   alle
condizioni prescritte dalla direttiva;
    b)  informare  immediatamente il servizio fitosanitario nazionale
della  presenza  straordinaria di eventuali organismi nocivi previsti
nella  direttiva  del  Consiglio  del  21  dicembre  1976,  77/93/CEE
concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati
membri  di  organismi  nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali, ed
adottare tutti i provvedimenti che esso propone;
    c)  concedere  il  libero accesso a tutti i locali dell'azienda e
degli stabilimenti ai soggetti incaricati delle verifiche;
    d) accompagnare il prodotto commercializzato con il "documento di
commercializzazione";
    e)  tenere un registro in cui annotare le varieta' non brevettate
e  non  iscritte  nel  registro  nazionale  con  le  loro descrizioni
dettagliate e le corrispondenti denominazioni;
    f)  conformarsi a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della
direttiva.
  2. I fornitori la cui attivita' nel campo della commercializzazione
dei  materiali  di  moltiplicazione  delle  piante  da frutto e delle
piante  da  frutto  e'  limitata  alla semplice distribuzione di tali
materiali  e  di  piante prodotte e confezionate al di fuori del loro
stabilimento, sono esonerati dagli obblighi previsti dalle lettere d)
ed e) del comma 1.
  3. I soggetti di cui al comma 2 sono comunque tenuti a:
    a)  tenere  un  registro o a conservare i documenti attestanti le
operazioni  di  acquisto,  di  vendita e di consegna dei materiali di
moltiplicazione e delle piante da frutto;
    b)  possedere  strutture  atte  alla  conservazione  in  vivo del
materiale di moltiplicazione delle piante da frutto.
 
          Nota all'art. 6:
             - La direttiva 77/93/CEE del Consiglio del  21  dicembre
          1976 e' pubblicata in GUCE L 26 del 31 gennaio 1977.