Art. 6. Obblighi dei fornitori 1. I soggetti che producono o commercializzano materiali di moltiplicazione di piante da frutto o le piante da frutto destinate alla produzione di frutti, sono tenuti a: a) richiedere l'autorizzazione al servizio fitosanitario regionale competente per territorio, presentando apposita domanda corredata della documentazione necessaria a comprovare che i loro prodotti rispondono, geneticamente e qualitativamente, alle condizioni prescritte dalla direttiva; b) informare immediatamente il servizio fitosanitario nazionale della presenza straordinaria di eventuali organismi nocivi previsti nella direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1976, 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali, ed adottare tutti i provvedimenti che esso propone; c) concedere il libero accesso a tutti i locali dell'azienda e degli stabilimenti ai soggetti incaricati delle verifiche; d) accompagnare il prodotto commercializzato con il "documento di commercializzazione"; e) tenere un registro in cui annotare le varieta' non brevettate e non iscritte nel registro nazionale con le loro descrizioni dettagliate e le corrispondenti denominazioni; f) conformarsi a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della direttiva. 2. I fornitori la cui attivita' nel campo della commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto e' limitata alla semplice distribuzione di tali materiali e di piante prodotte e confezionate al di fuori del loro stabilimento, sono esonerati dagli obblighi previsti dalle lettere d) ed e) del comma 1. 3. I soggetti di cui al comma 2 sono comunque tenuti a: a) tenere un registro o a conservare i documenti attestanti le operazioni di acquisto, di vendita e di consegna dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto; b) possedere strutture atte alla conservazione in vivo del materiale di moltiplicazione delle piante da frutto.
Nota all'art. 6: - La direttiva 77/93/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976 e' pubblicata in GUCE L 26 del 31 gennaio 1977.