Art. 7.
                         Piccoli coltivatori

  1.   Sono   esonerati   dagli  adempimenti  previsti  dal  presente
regolamento  i  "piccoli  coltivatori",  cioe' coloro che producono e
vendono  materiale  oggetto  della  direttiva  che nella totalita' e'
destinato  come  impiego  finale,  nell'ambito  del mercato locale, a
persone o acquirenti non professionalmente impegnati nella produzione
di vegetali.