Art. 8.
                         Comitato consultivo

  1.   Per  l'espletamento  delle  attivita'  previste  nel  presente
regolamento,  il  Ministero  delle  risorse  agricole,  alimentari  e
forestali istituisce con proprio decreto il comitato consultivo per i
materiali di moltiplicazione e le piante da frutto.
  2. Del comitato, di cui al comma 1, fanno parte:
    a)  tre  ricercatori  appartenenti  agli  istituti  di  ricerca e
sperimentazione  agraria  operanti nel settore genetico-sanitario del
materiale di moltiplicazione;
    b)  tre esperti in materia di vivaismo frutticolo designati dalle
organizzazioni professionali dell'agricoltura;
    c)  un  esperto  in  rappresentanza  dei  fornitori riconosciuti,
designato da organismi interprofessionali;
    d)  tre  rappresentanti  delle regioni e province autonome di cui
uno  per  l'area  settentrionale,  uno  per  l'area centrale, uno per
quella   meridionale   ed   insulare,   designati   dalla  Conferenza
stato-regioni  di  cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n.
400;
    e)  tre  rappresentanti  del  Ministero  delle  risorse agricole,
alimentari  e forestali, di cui uno con funzioni di presidente ed uno
con funzioni di segretario.
  3.  Il comitato, di cui al comma 1, dura in carica quattro anni, si
riunisce  almeno due volte l'anno e ogni qualvolta il Ministero delle
risorse  agricole, alimentari e forestali lo ritenga necessario. Esso
fornisce  pareri  in merito ai requisiti qualitativi del materiale di
moltiplicazione  e  delle  piante  da  frutto nonche' sulle attivita'
tecnico-scientifiche di competenza del Ministero.
  4.  Gli oneri connessi alla partecipazione dei membri alle riunioni
del  comitato  sono  a  carico  degli  enti e delle organizzazioni di
appartenenza o designati.
  5. Alle riunioni del comitato, se del caso, possono essere invitati
esperti  nazionali di chiara fama, appartenenti alle universita' o ad
altre    istituzioni    di   ricerca   pubbliche   o   private,   per
l'approfondimento e la valutazione di tematiche specifiche, con onere
a  carico  degli  ordinari  capitoli  di bilancio del Ministero delle
risorse agricole, alimentari e forestali.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

   Dato a Roma, addi' 21 dicembre 1996

                              SCALFARO

                                  PRODI, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  PINTO,   Ministro   delle   risorse
                                  agricole, alimentari e forestali
                                  BASSANINI, Ministro per la funzione
                                  pubblica e gli affari regionali

Visto, il Guardasigilli: FLICK
  Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1997
  Atti di Governo, registro n. 106, foglio n. 10
 
          Nota all'art. 8:
             -  La  legge  23  agosto  1988,  n. 400, reca disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri.  L'art. 12, recita:
             "Art.  12  (Conferenza  permanente per i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome).  -  1.  E'
          istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
          la  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  con
          compiti  di  informazione,  consultazione  e  raccordo,  in
          relazione agli indirizzi di politica generale  suscettibili
          di  incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi
          gli indirizzi generali relativi alla politica estera,  alla
          difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.
             2.   La  Conferenza  e'  convocata  dal  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri almeno ogni sei  mesi,  ed  in  ogni
          altra   circostanza   in   cui  il  Presidente  lo  ritenga
          opportuno,  tenuto  conto   anche   delle   richieste   dei
          presidenti  delle  regioni  e  delle  province autonome. Il
          Presidente  del  Consiglio   dei   Ministri   presiede   la
          Conferenza,   salvo  delega  al  Ministro  per  gli  affari
          regionali o, se tale incarico non e' attribuito,  ad  altro
          Ministro.  La  Conferenza  e' composta dai presidenti delle
          regioni a statuto speciale e  ordinario  e  dai  presidenti
          delle  province  autonome.  Il Presidente del Consiglio dei
          Ministri invita alle riunioni della Conferenza  i  Ministri
          interessati  agli argomenti iscritti all'ordine del giorno,
          nonche' rappresentanti di amministrazioni dello Stato o  di
          enti pubblici.
             3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata
          con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
          concerto con il Ministro per gli affari regionali.
             4.  Il  decreto  di  cui  al  comma  3  deve   prevedere
          l'inclusione  nel contingente della segreteria di personale
          delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento
          economico resta a carico delle regioni o delle province  di
          provenienza.
             5. La Conferenza viene consultata:
               a)  sulle  linee generali dell'attivita' normativa che
          interessa direttamente le regioni  e  sulla  determinazione
          degli  obiettivi  di  programmazione  economica nazionale e
          della  politica  finanziaria  e  di  bilancio,   salve   le
          ulteriori  attribuzioni  previste  in  base  al comma 7 del
          presente articolo;
               b) sui criteri generali relativi  all'esercizio  delle
          funzioni  statali  di indirizzo e di coordinamento inerenti
          ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province  autonome
          e gli enti infraregionali, nonche' sugli indirizzi generali
          relativi   alla   elaborazione  ed  attuazione  degli  atti
          comunitari che riguardano le competenze regionali;
               c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  ritenga  opportuno  acquisire  il
          parere della Conferenza.
             6.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  o il
          Ministro appositamente delegato,  riferisce  periodicamente
          alla  Commissione  parlamentare  per le questioni regionali
          sulle attivita' della Conferenza.
             7. Il Governo e' delegato  ad  emanare,  entro  un  anno
          dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge,
          previo  parere  della  Commissione  parlamentare   per   le
          questioni  regionali  che  deve  esprimerlo  entro sessanta
          giorni  dalla  richiesta,  norme  aventi  valore  di  legge
          ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale
          soppressione  degli  altri  organismi  a composizione mista
          Stato-regioni previsti sia da leggi  che  da  provvedimenti
          amministrativi  in  modo  da  trasferire alla Conferenza le
          attribuzioni delle commissioni, con  esclusione  di  quelle
          che  operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche,
          e rivedere  la  pronuncia  di  pareri  nelle  questioni  di
          carattere  generale  per  le  quali  debbano  anche  essere
          sentite tutte le regioni e province autonome,  determinando
          le  modalita' per l'acquisizione di tali pareri, per la cui
          formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e
          delle province autonome".