ART. 10
               (Oneri dei produttori e dei detentori)
      1.  Gli  oneri  relativi  alle  attivita' di smaltimento sono a
  carico  del  detentore  che  consegna  i rifiuti ad un raccoglitore
  autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni individuate
  nell'allegato  B  al presente decreto, e dei precedenti detentori o
  del produttore dei rifiuti.
      2. Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi
  con le seguenti priorita':
      a) autosmaltimento dei rifiuti;
      b)  conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle
  disposizioni vigenti;
      c)  conferimento  dei  rifiuti  ai  soggetti  che gestiscono il
  servizio  pubblico  di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia
  stata stipulata apposita convenzione;
      d)   esportazione   dei   rifiuti  con  le  modalita'  previste
  dall'articolo 16 del presente decreto.
      3.  La  responsabilita del detentore per il corretto recupero o
  smaltimento dei rifiuti e' esclusa:
      a)  in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di
  raccolta;
      b)  in  caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati
  alle  attivita'  di  recupero o di smaltimento, a condizione che il
  detentore  abbia  ricevuto  il  formulario  di  cui all'articolo 15
  controfirmato  e  datato  in arrivo dal destinatario entro tre mesi
  dalla  data  di  conferimento  dei rifiuti al trasportatore, ovvero
  alla   scadenza  del  predetto  termine  abbia  provveduto  a  dare
  comunicazione alla regione della mancata ricezione del formulario.
  Per  le  spedizioni  transfrontaliere  di  rifiuti  tale termine e'
  elevato a sei mesi.