ART. 24
       (Contributo per lo smaltimento di rifiuti in discarica)
    1.  In  ogni  ambito territoriale ottimale deve essere assicurata
una  raccolta  differenziata  dei  rifiuti  urbani pari alle seguenti
percentuali minime di rifiuti prodotti:
    a)  15%  entro  due  anni  dalla  data  di  entrata in vigore del
presente decreto;
    b)  25%  entro  quattro  anni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto;
    c)  35%  a partire dal sesto anno successivo alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
    2. Il coefficiente di correzione di cui all'articolo 3, comma 29,
della  legge  28  dicembre  1995,  n.  549,  e'  determinato anche in
relazione al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1.
 
          Nota all'art. 24:
            -  Il  testo  del  comma  2  dell'art.  3  della legge 28
          dicembre 1995, n. 549 (Misure  di  razionalizzazione  della
          finanza   pubblica),   e'  il  seguente:  "2.  A  decorrere
          dall'anno 1997, e' istituito nello stato di previsione  del
          Ministero   del   tesoro   un   fondo  perequativo  per  la
          corresponsione in favore delle regioni di un  importo  pari
          alla  differenza  tra  l'ammontare  del  gettito realizzato
          nell'anno 1996 ai sensi dei commi da 12 a 14  del  presente
          articolo  e  l'ammontare  dei  trasferimenti indicati nella
          tabella C allegata alla presente  legge,  tale  importo  e'
          aumentato  per gli anni successivi del tasso programmato di
          inflazione  previsto  dal   Documento   di   programmazione
          economico-finanziaria".