ART. 25
            (Accordi e contratti di programma, incentivi)
    1.  Ai  fini  dell'attuazione  dei  principi  e  degli  obiettivi
stabiliti   dal  presente  decreto,  il  Ministro  dell'ambiente,  di
concerto   con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio  e
dell'artigianato,  puo'  stipulare  appositi  accordi  e contratti di
programma  con  enti  pubblici o con le imprese maggiormente presenti
sul  mercato  o  con  le  associazioni di categoria. Gli accordi ed i
contratti di programma hanno ad oggetto, in particolare:
    a)  l'attuazione  di  specifici  piani  di  settore di riduzione,
recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti;
    b)  la sperimentazione, la promozione, l'attuazione e lo sviluppo
di  processi  produttivi  e di tecnologie pulite idonei a prevenire o
ridurre  la  produzione  dei  rifiuti  e  la loro pericolosita', e ad
ottimizzare il recupero dei rifiuti stessi;
    c) lo sviluppo di innovazioni nei sistemi produttivi per favorire
metodi di produzione di beni con impiego di materiali meno inquinanti
e comunque riciclabili;
    d)  le  modifiche  del  ciclo  produttivo e la riprogettazione di
componenti, macchine e strumenti di controllo;
    e)  la  sperimentazione,  la  promozione  e la produzione di beni
progettati,  confezionati  e messi in commercio in modo da ridurre la
quantita' e la pericolosita' dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
    f)  la sperimentazione, la promozione e l'attuazione di attivita'
di riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti;
    g)  l'adozione di tecniche per il reimpiego ed il riciclaggio dei
rifiuti nell'impianto di produzione;
    h)  lo sviluppo di tecniche appropriate e di sistemi di controllo
per  l'eliminazione dei rifiuti e delle sostanze pericolose contenute
nei rifiuti;
    i)  l'impiego  da  parte  dei  soggetti  economici e dei soggetti
pubblici  dei  materiali  recuperati dalla raccolta differenziata dei
rifiuti urbani;
    l)  l'impiego  di  sistemi  di  controllo  del  recupero  e della
riduzione di rifiuti.
    2.  Il  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'Industria   del  commercio  e  dell'artigianato,  puo'  altresi'
stipulare  appositi  accordi  e contratti di programma con le imprese
maggiormente  presenti sul mercato nazionale e con le associazioni di
categoria per:
    a)  promuovere e favorire l'utilizzo di sistemi di eco-label e di
eco-audit;
    b) attuare programmi di ritiro dei beni di consumo al termine del
loro  ciclo di utilita' ai fini del riutilizzo, del riciclaggio e del
recupero  di materia prima, anche mediante procedure semplificate per
la  raccolta  ed  il  trasporto dei rifiuti, le quali devono comunque
garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente.
    3.  I predetti accordi sono stipulati di concerto con il Ministro
delle  risorse  agricole,  alimentari  e forestali qualora riguardino
attivita' collegate alla produzione agricola.
    4.  Il  programma  triennale  di tutela dell'ambiente di cui alla
legge  28  agosto  1989,  n. 305, individua le risorse finanziarie da
destinarsi,  sulla  base  di  apposite  disposizioni  legislative  di
finanziamento,  agli  accordi  ed ai contratti di programma di cui ai
commi 1 e 2, e fissa le modalita' di stipula dei medesimi.
 
          Nota all'art. 25:
            -  La legge 28 agosto 1989, n. 305, reca: "Programmazione
          triennale per la tutela dell'ambiente".