ART. 30
                 (Imprese sottoposte ad iscrizione)
  1.  L'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento
dei  rifiuti istituito ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 31
agosto  1987,  n.  361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1987, n. 441, assume la denominazione di Albo nazionale delle
imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, di seguito denominato
Albo,  ed  e' articolato in un comitato nazionale, con sede presso il
Ministero dell'ambiente, ed in Sezioni regionali, istituite presso le
Camere   di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  dei
capoluoghi  di  regione.  I componenti del Comitato nazionale e delle
Sezioni regionali durano in carica cinque anni.
  2.  Il  Comitato  nazionale  dell'Albo  ha potere deliberante ed e'
composto  da 15 membri esperti nella materia nominati con decreto del
Ministro  dell'ambiente,  di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, e designati rispettivamente:
    a)  due  dal  Ministro  dell'ambiente, di cui uno con funzioni di
Presidente;
    b)   uno   dal   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato, con funzioni di vicepresidente;
    c) uno dal Ministro della sanita';
    d) uno dal Ministro dei trasporti e della navigazione;
    e) tre dalle Regioni;
    f) uno dell'Unione italiana delle Camere di Commercio;
    g)  sei  dalle  categorie  economiche, di cui due delle categorie
degli autotrasportatori.
  3.  Le  Sezioni  regionali dell'Albo sono istituite con decreto del
Ministro dell'ambiente da emanarsi entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto e sono composte:
    a)  dal  Presidente  della Camera di commercio o da un membro del
Consiglio camerale all'uopo designato, con funzioni di presidente;
    b)  da un funzionario o dirigente esperto in rappresentanza della
giunta regionale con funzioni di vicepresidente;
    c)  da un funzionario o dirigente esperto in rappresentanza delle
province designato dall'Unione Regionale delle Province;
    d) da un esperto designato dal Ministro dell'ambiente.
  4.  Le  imprese  che  svolgono  a titolo professionale attivita' di
raccolta  e  trasporto  di  rifiuti  e  le  imprese  che raccolgono e
trasportano rifiuti pericolosi, anche se da esse prodotti, nonche' le
imprese  che  intendono effettuare attivita' di bonifica dei siti, di
bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione
dei  rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di
titolarita' di terzi, e di gestione di impianti mobili di smaltimento
e   di   recupero   di  rifiuti,  devono  essere  iscritte  all'Albo.
L'iscrizione  deve  essere  rinnovata  ogni cinque anni e sostituisce
l'autorizzazione   all'esercizio  delle  attivita'  di  raccolta,  di
trasporto,  di  commercio  e  di  intermediazione dei rifiuti; per le
altre  attivita' l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti il
cui esercizio sia stato autorizzato ai sensi del presente decreto.
  5.   L'iscrizione   di  cui  al  comma  4  ed  i  provvedimenti  di
sospensione,    di   revoca,   di   decadenza   e   di   annullamento
dell'iscrizione,  nonche'  l'accettazione  delle garanzie finanziarie
sono  deliberati  dalla sezione regionale dell'Albo della regione ove
ha  sede  legale l'interessato, in conformita' alla normativa vigente
ed alle direttive emesse dal Comitato nazionale.
  6.  Con  decreti  del  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto con i
Ministri   dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  dei
trasporti  e  della  navigazione  e  del  Tesoro,  da adottarsi entro
novanta  giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono definite le attribuzioni e le modalita' organizzative dell'Albo,
nonche'   i   requisiti,   i  termini,  le  modalita'  ed  i  diritti
d'iscrizione,  le  modalita' e gli importi delle garanzie finanziarie
che  devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese di cui
al comma 4, in conformita' ai seguenti principi:
    a)  individuazione di requisiti univoci per l'iscrizione, al fine
di semplificare le procedure;
    b)  coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, in
coerenza con la finalita' di cui alla lettera a);
    c)  trattamento  uniforme dei componenti delle Sezioni regionali,
per garantire l'efficienza operativa;
    d)  effettiva  copertura  delle  spese  attraverso  i  diritti di
segreteria e i diritti annuali d'iscrizione.
  7.  In  attesa  dell'emanazione  dei decreti, di cui ai commi 2 e 3
continuano  ad  operare  rispettivamente  il  Comitato nazionale e le
Sezioni regionali dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi
di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31
agosto  1987,  n.  361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre  1987,  n.  441. L'iscrizione all'Albo e' deliberata ai sensi
della legge 11 novembre 1996, n. 575.
  8.  Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 6 continuano ad
applicarsi le disposizioni vigenti.
  9. Restano valide ed efficaci le iscrizioni effettuate e le domande
d'iscrizione  presentate  all'Albo  nazionale delle imprese esercenti
servizi  di  smaltimento  dei  rifiuti  di  cui  all'articolo  10 del
decreto-legge  31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  29  ottobre 1987, n. 441, e successive modificazioni ed
integrazioni  e  delle relative disposizioni di attuazione, alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
  10.  Il  possesso dei requisiti di idoneita' tecnica e di capacita'
finanziaria  per  l'iscrizione  all'Albo  delle aziende speciali, dei
consorzi e delle societa' di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno
1990,  n.  142,  che esercitano i servizi di gestione dei rifiuti, e'
garantito  dal comune. L'iscrizione all'Albo e' effettuata sulla base
di  apposita  comunicazione  di  inizio  di attivita' del comune alla
sezione   regionale   dell'Albo  territorialmente  competente  ed  e'
efficace  solo  per  le  attivita'  svolte  nell'interesse del comune
medesimo o dei consorzi ai quali il Comune stesso partecipa.
  11.  Avverso  i provvedimenti delle sezioni regionali dell'Albo gli
interessati  possono  promuovere,  entro trenta giorni dalla notifica
dei provvedimenti stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo.
  12.  Alla  segreteria dell'Albo e' destinato personale comandato da
amministrazioni   dello  Stato  ed  enti  pubblici,  secondo  criteri
stabiliti  con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro del Tesoro.
  13.  Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale e delle
Sezioni regionali si provvede con le entrate derivanti dai diritti di
segreteria  e  dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le modalita'
previste  dal  decreto  del Ministro dell'ambiente 20 dicembre 1993 e
successive modifiche.
  14.  Il  decreto  del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
407,  non  si  applica  alle  domande  di  iscrizione  e agli atti di
competenza dell'Albo.
  15.  Per  le  attivita'  di  cui  al  comma  4,  le  autorizzazioni
rilasciate  ai  sensi  del decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre  1982,  n.  915,  in scadenza, sono prorogate, a cura delle
amministrazioni  che le hanno rilasciate, fino alla data di efficacia
dell'iscrizione  all'Albo  o  a quella della decisione definitiva sul
provvedimento  di  diniego  di  iscrizione. Le stesse amministrazioni
adottano  i provvedimenti di diffida, di variazione, di sospensione o
di revoca delle predette autorizzazioni.
  16. Le imprese che effettuano attivita' di raccolta e trasporto dei
rifiuti  individuati  ai  sensi  dell'articolo  33, ed effettivamente
avviati  al  riciclaggio  ed  al  recupero,  non sono sottoposte alle
garanzie  finanziarie di cui al comma 6 e sono iscritte all'Albo pre-
via  comunicazione  di  inizio  di  attivita'  alla sezione regionale
territorialmente   competente.   Detta   comunicazione   deve  essere
rinnovata  ogni  due  anni  e  deve essere corredata da una relazione
dalla quale risultino i seguenti elementi:
    a)  la  quantita',  la  natura,  l'origine  e la destinazione dei
rifiuti;
    b) la frequenza media della raccolta;
    c)   la   rispondenza  delle  caratteristiche  tecniche  e  della
tipologia  del  mezzo utilizzato ai requisiti stabiliti dall'Albo per
il trasporto dei rifiuti;
    d)  il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa
vigente.
  17.  Alla  comunicazione  di  cui  al  comma  16  si  applicano  le
disposizioni  di  cui  all'articolo  21 della legge 7 agosto 1990, n.
241.
 
          Note all'art. 30:
            - Il testo degli articoli 1 e 10 del D.L. 31 agosto 1987,
          n. 361,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29
          ottobre  1987,  n.  441 (Disposizioni urgenti in materia di
          smaltimento dei rifiuti), e' il seguente:
            "Art. 1. - 1.  I  comuni,  i  consorzi  di  comuni  e  le
          comunita'   montane  sono  autorizzati  ad  assumere  mutui
          ventennali con la Cassa depositi e  prestiti,  fino  ad  un
          limite  massimo  complessivo  di  lire  1.350 miliardi, per
          l'adeguamento alle disposizioni del decreto del  Presidente
          della  Repubblica  10  settembre  1982,  n.  915,  e per il
          potenziamento degli impianti esistenti  alla  data  del  31
          dicembre  1986,  nonche'  per  la  realizzazione  di  nuovi
          impianti e relative attrezzature e  infrastrutture  per  il
          trattamento  e  lo stoccaggio definitivo dei rifiuti solidi
          urbani. Gli oneri di  ammortamento  sono  a  totale  carico
          dello Stato.
            2.  Il  Ministro dell'ambiente, entro trenta giorni dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente  decreto,  inoltra  alla Cassa depositi e prestiti
          l'elenco dei progetti che,  sulla  base  delle  indicazioni
          tecniche  gia' fornite dalla commissione tecnicoscientifica
          per la valutazione dei progetti di protezione o risanamento
          ambientale di cui al comma 7 dell'art. 14  della  legge  28
          febbraio   1986,   n.   41,  risultano  da  finanziare  con
          priorita'. La  Cassa  depositi  e  prestiti  provvede  alla
          concessione del mutuo previa domanda dei soggetti di cui al
          comma 1, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di
          entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
          decreto, fino ad un importo complessivo massimo di lire 275
          miliardi".
            "Art. 10. - 1. E' istituito con sede in Roma,  presso  il
          Ministero  dell'ambiente,  l'albo  nazionale  delle imprese
          esercenti servizi di smaltimento dei  rifiuti  nelle  varie
          fasi,  presso  il quale devono iscriversi le imprese che, a
          qualsiasi titolo, intendono svolgere una o  piu'  attivita'
          previste  dall'art.  1,  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. L'albo  nazionale  e'
          articolato in sezioni regionali, istituite presso le camere
          di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura del
          capoluogo di regione, che provvedono  alla  raccolta  delle
          domande  di  iscrizione  delle  imprese  interessate e alla
          trasmissione delle stesse all'albo nazionale.  Con  decreto
          del  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con i Ministri
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,   dei
          trasporti,  della sanita' e dell'interno, da emanarsi entro
          sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  sono  definite  le  modalita'  organizzative e di
          funzionamento  e  stabiliti  i  requisiti,  i  termini,  le
          modalita' e i diritti di iscrizione.
            2.   A  partire  dalla  data  di  effettiva  operativita'
          dell'albo, fissata con decreto del Ministro  dell'ambiente,
          l'iscrizione  allo  stesso  e' condizione necessaria per il
          rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 6, lettera d),
          del decreto del Presidente della  Repubblica  10  settembre
          1982,  n.  915.  Per  le  imprese  esercenti l'attivita' di
          trasporto dei rifiuti,  l'iscrizione  all'albo  sostituisce
          l'autorizzazione  di  cui al citato articolo 6, lettera d).
          Le relative garanzie finanziarie  sono  prestate  a  favore
          dello  Stato  secondo  modalita'  stabilite con decreto del
          Ministro dell'ambiente.
            3. Alla gestione dell'albo sono destinate  cinque  unita'
          di  personale  comandato  da amministrazioni dello Stato ed
          enti pubblici, secondo criteri stabiliti  con  decreto  del
          Ministro dell'ambiente.
            4.  All'onere  derivante  dall'istituzione  dell'albo  si
          provvede mediante riduzione del capitolo 1142  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1987 e
          dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi".
            -  La  legge  11  novembre 1996, n. 575, reca: "Sanatoria
          degli effetti della mancata conversione  dei  decreti-legge
          in  materia di recupero dei rifiuti". Il testo dell'art. 22
          della citata legge e' il seguente:
            "Art.  22  (Servizi  pubblici locali). - 1. I comuni e le
          province,   nell'ambito   delle   rispettive    competenze,
          provvedono  alla  gestione dei servizi pubblici che abbiano
          per oggetto produzione  di  beni  ed  attivita'  rivolte  a
          realizzare   fini   sociali  e  a  promuovere  lo  sviluppo
          economico e civile delle comunita' locali.
            2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e  alle
          province sono stabiliti dalla legge.
            3.  I  comuni  e  le  province  possono gestire i servizi
          pubblici nelle seguenti forme:
             a) in economia, quanto per le modeste dimensione  o  per
          le   caratteristiche   del   servizio   non  sia  opportuno
          costituire una istituzione o una azienda;
             b) in concessione a  terzi,  quanto  sussistano  ragioni
          tecniche, economiche e di opportunita' sociale;
             c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di
          piu' servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
             d)  a  mezzo  di istituzione, per l'esercizio di servizi
          sociali senza rilevanza imprenditoriale;
             e) a mezzo di societa' per azioni a prevalente  capitale
          pubblico  locale,  qualora si renda opportuna, in relazione
          alla natura del servizio da erogare, la  partecipazione  di
          altri soggetti pubblici o privati".
            -  Il  decreto  del  Presidente della Repubblica 9 maggio
          1994, n.  407, reca: "Regolamento recante modificazioni  al
          decreto  del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n.
          300,  concernente  le  attivita'  private  sottoposte  alla
          disciplina  degli  articoli  19  e  20 della legge 7 agosto
          1990, n. 241".
            - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
          1982, n. 915, reca: "Attuazione delle  direttive  (CEE)  n.
          75/442   relativa  ai  rifiuti,  n.  76/403  relativa  allo
          smaltimento dei policlorodifenili e dei  policlorotrifenili
          e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi".
            -  Il testo dell'art. 21della citata legge 7 agosto 1990,
          n. 241, e' il seguente:
            "Art. 21. - 1. Con la denuncia o con la  domanda  di  cui
          agli  articoli  19  e  20  l'interessato deve dichiarare la
          sussistenza  dei  presupposti  e  dei  requisiti  di  legge
          richiesti.  In  caso  di  dichiarazioni  mendaci o di false
          attestazioni non e' ammessa la conformazione dell'attivita'
          e dei suoi effetti a legge o la  sanatoria  prevista  dagli
          articoli  medesimi  ed  il  dichiarante  e'  punito  con la
          sanzione prevista  dall'articolo  483  del  codice  penale,
          salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.
            2.   Le   sanzioni   attualmente   previste  in  caso  di
          svolgimento dell'attivita' in carenza dell'atto di  assenso
          dell'amministrazione  o in difformita' di esso si applicano
          anche  nei  riguardi  di  coloro  i  quali   diano   inizio
          all'attivita'  ai  sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza
          dei requisiti richiesti o, comunque, in  contrasto  con  la
          normativa vigente".