ART. 45
                         (Rifiuti sanitari)
    1.  Il  deposito  temporaneo  presso  il  luogo  di produzione di
rifiuti sanitari pericolosi deve essere effettuato in condizioni tali
da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e puo'
avere  una  durata  massima  di  cinque  giorni. Per quantitativi non
superiori a duecento litri detto deposito temporaneo puo' raggiungere
i trenta giorni, alle predette condizioni.
    2. Al direttore o responsabile sanitario della struttura pubblica
o  privata  compete la sorveglianza ed il rispetto della disposizione
di  cui  al  comma  1, fino al conferimento dei rifiuti all'operatore
autorizzato al trasporto verso l'impianto di smaltimento.
    3.  I  rifiuti  di cui al comma 1 devono essere smaltiti mediante
termodistruzione  presso  impianti  autorizzati ai sensi del presente
decreto. Qualora il numero degli impianti per lo smaltimento mediante
termodistruzione  non  risulti  adeguato al fabbisogno, il Presidente
della  Regione, d'intesa con il Ministro della sanita' ed il Ministro
dell'ambiente,  puo' autorizzare lo smaltimento dei rifiuti di cui al
comma 1 anche in discarica controllata previa sterilizzazione.
    4.  Con  decreto  del  Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro della sanita', sentita la Conferenza tra lo Stato le Regioni
e le Province autonome sono:
    a)   definite   le  norme  tecniche  di  raccolta,  disinfezione,
sterilizzazione,   trasporto,  recupero  e  smaltimento  dei  rifiuti
sanitari pericolosi;
    b)  individuati i rifiuti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera
f);
    c)  individuate  le  frazioni di rifiuti sanitari assimilati agli
urbani  nonche'  le eventuali ulteriori categorie di rifiuti sanitari
che richiedono particolari sistemi di smaltimento.
    5.  La sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi effettuata
al  di  fuori  della  struttura  sanitaria  che  li  ha  prodotti  e'
sottoposta alle procedure autorizzative di cui agli articoli 27 e 28.
In  tal  caso al responsabile dell'impianto compete la certificazione
di avvenuta sterilizzazione.