Art. 4.
 1.  La  presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 3 febbraio 1997
                              SCALFARO
                       PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
                       DINI, Ministro degli affari esteri
VISTO, il Guardasigilli: FLICK